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Studio Legale ADDUCCI & ASSOCIATES |
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10 febbraio 2008
1. Verbali di contravvenzione in materia di circolazione stradale
Cass. civ., n. 11797/2005
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 26.02.00, il signor Pa. Ta. impugnò il verbale di constatazione ne redatto dalla Polizia stradale di Pa. il 29.01.00 per violazione dell'art. 186, comma secondo C.d.S.. L'opponente dedusse che: - la violazione contestata era inesistente, perché l'apparecchiatura "alcool test" aveva evidenziato un tasto alcoolemico pari a 0,00164 grammi per litro sia nella prima e sia nella seconda prova, percentuale molto inferiore a 0.8 grammi per litro previsto dall'art. 379 del Regolamento d'esecuzione C.d.S.; - che il verbale di contestazione era nullo perché, in violazione delle disposizioni dell'art. 379 comma terzo del regolamento C.d.S., aveva omesso l'indicazione delle circostanze sintomatiche dell'esistenza dello stato d'ebbrezza; - era stato violato l'art. 379 reg. cit., comma secondo, per l'omissione delle indicazioni nel verbale dei tempi dell'espletamento della procedura di rilevazione del tasso alcoolemico del guidatore; - era stato violato l'art. 379 reg. cit. commi 5, 6, 7 e 8, nulla risultando dal verbale circa il preventivo controllo dell'apparecchiatura utilizzata e il suo corretto funzionamento al momento della rilevazione; - il verbale era nullo o inefficace per l'omessa indicazione del giudice competente a decidere sull'eventuale ricorso. La Prefettura di Padova, costituendosi per mezzo di proprio funzionario, depositò comparsa di risposta ed allegò documentazione, contestando il ricorso. Con sentenza in data 04.10.00, il Giudice di Pace di Padova respinse il ricorso, avendo accertato che il tasso alcoolemico rilevato nelle circostanze di causa era pari a 1,64 grammi per litro, e quindi superiore al limite consentito (0,8), a nulla rilevando che per errore materiale nel verbale il predetto valore (1,64) fosse esposto in milligrammi, anziché in grammi; tanto risultava, infatti, dalla documentazione cartacea stampata dall'etilometro all'atto dell'accertamento. Contro questa sentenza, non notificata, l'interessato ricorre per cassazione con atto notificato al Prefetto di Padova, con tre mezzi d'impugnazione. L'amministrazione intimata non ha svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminare all'esame del ricorso nel merito è quello, tralasciato dal giudice del merito, della proponibilità dell'opposizione contro il verbale d'accertamento della guida in stato d'ebbrezza. L'odierno ricorrente, infatti, senza aspettare la notifica di un provvedimento d'irrogazione di sanzioni amministrative da parte dal prefetto competente, ha proposto opposizione contro un verbale d'accertamento della violazione dell'art. 186. comma secondo del C.d.S.. Tuttavia, il verbale d'accertamento delle violazioni per le quali sia prevista l'irrogazione di una sanzione amministrativa non è, di per sé, lesivo di situazioni giuridiche soggettiva della persona cui sia attribuita la violazione, trattandosi di un atto di natura procedimentale cui fa seguito un'attività istruttoria destinata a concludersi, ove l'autorità competente ravvisi la sussistenza dell'infrazione contestata, con l'emanazione del provvedimento irrogativo della sanzione, la cui impugnabilità, in sede giurisdizionale, espressamente riconosciuta dal legislatore. Il riconoscimento della possibilità di proporre opposizione avverso lo stesso verbale d'accertamento delle violazioni, le quali comportino l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, trova il suo presupposto nella circostanza che esso soltanto (a differenza di quanto stabilito dalla disciplina generale delle sanzioni amministrative) è idoneo ad assumere valore ed efficacia di titolo esecutivo, e perciò ad incidere sulla posizione della persona alla quale la violazione sia addebitata. Ma, al di fuori di tale ambito, e quando perciò non si tratti di sanzioni amministrative pecuniarie, il verbale d'accertamento a privo di una siffatta particolare efficacia giuridica e la tutela delle posizioni lese non può dunque che esplicarsi nei confronti del provvedimento conclusivo con il quale la sanzione è comminata (nel medesimo senso, con riferimento alle sanzioni amministrative pecuniarie estranee al C.d.S., si veda Cass. 02.09.04, n. 17674). La sospensione della patente di guida, di cui si tratta nel presente processo, non una sanzione amministrativa pecuniaria, per la quale sia consentita l'opposizione contro il verbale. Il ricorso, siccome proposto contro il verbale di contestazione. doveva essere dichiarato inammissibile dal Giudice di Pace, e, in difetto di tale pronuncia, al rilievo che l'azione non poteva essere proposta deve provvederai in questa sede a norma dell'art. 382 comma terzo c.p.c.. Considerato che nel giudizio di merito l'amministrazione era difesa da un proprio funzionario, e che essa non ha svolto difese nel presente giudizio di legittimità, non v'è luogo a pronuncia sulle spese. P.Q.M. La Corte decidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara inammissibile l'opposizione proposta contro il verbale.
Cass. civ. Sez. Unite n. 16/2007 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ordinanza del 26 aprile 2001 il dirigente del servizio commercio del settore gestione del territorio del Comune di Ab. ha disposto la sospensione per trenta giorni dell'attività esercitata da Um.Vi. nei locali ubicati in Pi.Go.N.. e in quella città, essendo risultato, da un verbale redatto il 28 febbraio 2001 da agenti della polizia municipale, che il gestore «quale titolare di autorizzazione amministrativa per la somministrazione di alimenti e bevande di tipologia C annessa all'attività dì sala giochi, trasformava il locale adibito a sala giochi con accesso diretto dalla strada in locale di somministrazione, togliendo i video giochi e posizionando tre tavolini con dodici sedie esercitando di fatto attività di pubblico esercizio rientrante nella tipologia B». Um.Vi. ha impugnato davanti al Tribunale di Vigevano il verbale e l'ordinanza suddetti, contestando di aver contravvenuto alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciatagli. Il Comune di Ab., costituitosi in giudizio, ha contrastato l'opposizione, sostenendo la piena legittimità degli atti in questione. All'esito dell'istruzione della causa, con sentenza del 25 marzo 2002 il Tribunale ha annullato la sanzione, ritenendo essere «emerso dalle dichiarazioni giurate dei testi escussi che nei locali gestiti dal ricorrente l'attività di svago propria della licenza di tipo C è prevalentemente sostanziale e principale rispetto a quella di somministrazione di bevande e cibo», come era confermato anche «dall'esame delle planimetrie dei luoghi agli atti che rafforzano il convincimento del giudicante», mentre «l'arredamento o la collocazione dei tavolini da gioco (di carte) o il numero dei video giochi - a noleggio - collocati sono tutti rimessi alla libera autonomia ed economia del proprietario-gestore dei locali ed ogni restrizione di tale libertà viola le norme costituzionali degli artt. 35, 1° c. e 41 normativa formulata dal legislatore a tutela del lavoro e dell'iniziativa economica». Contro tale sentenza il Comune di Ab. - grasso ha proposto ricorso per cassazione, m base a tre motivi. Um.Vi. non ha svolto attività difensive nel giudizio di legittimità. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i primi due motivi di ricorso il Comune di Ab. denuncia, rispettivamente, «difetto di giurisdizione del Giudice adito rispetto all'ordinanza di sospensione n. 30/01 {art. 360 n. 1 c.p. c.) » e «nullità della sentenza ai sensi dell'art. 156 comma 2 c.p. c. {art. 360 n. 4 c.p. c.) e/o omessa motivazione {art. 360 n. 5 c.p. c.) », sostenendo: - che l'ordinanza di sospensione avrebbe potuto essere impugnata soltanto davanti al giudice amministrativo, poiché non era destinata all'irrogazione di una sanzione, ma all'attuazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata a Um.Vi. e da costui non rispettate; - che il Tribunale di Vigevano ha annullato tale provvedimento senza alcuna giustificazione, avendo preso in considerazione soltanto il verbale di contestazione dell'infrazione. Le due censure possono essere esaminate congiuntamente, poiché per una stessa ragione vanno dichiarate inammissibili: attengono a una pronuncia che in realtà non è contenuta nella sentenza impugnata, dal cui contesto risulta che il giudice a quo non ha deciso nel senso supposto dal ricorrente. Già nell'esposizione dello svolgimento del processo, infatti, è indicato come oggetto dell'opposizione proposta da Um.Vi. soltanto il verbale, mentre dell'ordinanza di sospensione non viene fatta alcuna menzione neppure nell'illustrazione dei motivi della decisione, sicché il dispositivo, nel quale si legge che il Tribunale «annulla la sanzione», deve intendersi riferito esclusivamente al primo atto e non anche al secondo, sebbene entrambi fossero stati impugnati dal loro destinatario. Sul punto, dunque, la sentenza è affetta semmai da un'omissione di pronuncia, che tuttavia non è stata fatta valere dalla parte interessata. Soltanto relativamente al verbale rimane dunque attuale il terzo motivo di ricorso, cori il quale viene denunciata «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 5 e 10 legge 25/8/1991 n. 287 (art. 360 n. 3 c.p. c); omessa e/o insufficiente motivazione {art. 360 n. 5 c.p. c.) », per avere il Tribunale di Vi. erroneamente e ingiustificatamente escluso che Um.Vi. fosse incorso nell'infrazione contestatagli, avendo adibito alla somministrazione di alimenti e bevande il locale che doveva essere destinato ai videogiochi, secondo le prescrizioni dell'autorizzazione. In proposito, va rilevato che la giurisprudenza di legittimità (v., per tutte, Cass. 7 maggio 2005 n. 1179711797) è univocamente orientata nel senso di ammettere l'impugnabilità in sede giudiziale dei verbali di accertamento di violazioni amministrative, unicamente se concernono l'inosservanza di norme sulla circolazione stradale, poiché soltanto in questo caso sono idonei ad acquisire, per il disposto dell'art. 203 - III comma cod. strad., il valore e l'efficacia di titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria, nell'importo direttamente stabilito dalla legge; quando invece riguardano il mancato rispetto di norme relative ad altre materie, non incidono ex se sulla situazione giuridica soggettiva del presunto contravventore, essendo esclusivamente destinati a contestargli il fatto e a segnalargli la facoltà del pagamento in misura ridotta, in mancanza del quale l'autorità competente valuterà se vada irrogata una sanzione e ne t determinerà l'entità, mediante un ulteriore atto, l'ordinanza ingiunzione, che potrà formare oggetto di opposizione, ai sensi dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Alla luce di questi principi - dai quali non vi è ragione di discostarsi, stante la loro coerenza con la lettera e lo scopo delle norme di cui costituiscono applicazione - la domanda di Um.Vi., diretta ad ottenere l'annullamento del verbale in questione, deve essere ritenuta improponibile, per il difetto del requisito della "possibilità giuridica", costituente una condizione dell'azione indispensabile per un suo esito favorevole già in astratto, indipendentemente dalla sua fondatezza in concreto: difetto rilevabile di ufficio anche in questa sede, non ostandovi alcuna preclusione, dato che la specifica questione non è stata affrontata dal giudice a quo (cfr., tra le altre, Cass. 27 novembre 2001 n. 15030). La pronuncia sul terzo motivo di ricorso deve pertanto consistere, in applicazione dell'art. 382 - III comma c.p. c, nella cassazione senza rinvio della sentenza impugnata. Le spese dell'intero giudizio vengono compensate tra le. parti, per giusti motivi. DISPOSITIVO La Corte dichiara inammissibili i primi due motivi di ricorso; pronunciando sul terzo, cassa senza rinvio la sentenza impugnata; compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.
2. Cartelle esattoriali
Cass. civ., n. 12544/1998 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 9 luglio 1999 Federico Mortarotti proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 718/98/A del 20 maggio 1999, emessa dal Prefetto di Torino in seguito all'accertamento della violazione degli artt. 93 e 100 C.d.S.. La Prefettura di Torino depositava documentazione. All'udienza del 17 novembre 1999 il giudice onorario del Tribunale di Torino accoglieva l'opposizione ed annullava l'ordinanza di cui sopra. Ha proposto ricorso per cassazione la Prefettura di Torino formulando un unico motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 183 e 184 c.p.c.; dagli artt. 203 e 204 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni; degli artt. 22 e 23 L. 24 novembre 1981, n. 689, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.. Da un lato, infatti, l'opposizione sarebbe stata accolta unicamente sulla base di un motivo che non era stato dedotto, dall'altro lato il g.o.t. non avrebbe minimamente preso in considerazione né motivato in ordine alla richiesta di riunione del procedimento a quelli già pendenti avanti altri due giudici, procedimenti con i quali sussistevano evidenti ragioni di connessione. Il motivo è fondato nei limiti che seguono. Se, infatti, il provvedimento relativo alla mancata riunione dei procedimenti sfugge al sindacato del giudice di legittimità (trattandosi di provvedimento di natura ordinatoria, e non decisoria: cfr., tra le altre, Cass. 20 luglio 2001, n. 9906; Cass. 20 giugno 2000, n. 7377; Cass. 16 settembre 1995, n. 9785), risulta per contro dagli atti processuali del giudizio di primo grado (atti che la cassazione ha la possibilità di esaminare essendo il vizio denunciato relativo ad "errores in procedendo") che l'opposizione proposta dal Mortarotti è stata accolta sulla base di un motivo non dedotto e, cioè, la tardività dell'emanazione dell'ordinanza ingiunzione del Prefetto ex artt. 203 e 204 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Come puntualmente osservato dalla ricorrente, il principio - desumibile dall'art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 6869 - secondo cui nel provvedimento di opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento di sanzione pecuniaria amministrativa il giudice deve controllare non solo la validità formale del provvedimento, ma anche la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto dell'infrazione, deve essere coordinato con l'altro principio generale, desumibile dall'art. 112 c.p.c., in base al quale il giudice dell'opposizione non può rilevare d'ufficio vizi diversi da quelli fatti valere dall'opponente, entro i termini di legge, con l'atto introduttivo del giudizio, i quali costituiscono "causa pretendi" della relativa domanda. Sulla base di queste considerazioni - che si riconducono ad un orientamento ormai costante di questa Corte dopo la sentenza a Sezioni Unite del 19 aprile 1990, n. 3271 - appare dunque evidente, nel caso d specie, la violazione dell'art. 112 c.p.c.. Ciò comporta l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Torino, in persona di diverso magistrato, anche ai fini delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Torino, in persona di diverso magistrato, anche ai fini delle spese del giudizio di legittimità.
Cass. civ., n. 18730/2004 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il sig. Gi. Di Ma., con ricorso depositato nella cancelleria del Giudice di pace di Roma, ha proposto opposizione avverso una cartella esattoriale assumendo che questa gli fosse pervenuta "sprovvista di timbro data". Il giudice adito, con sentenza depositata il 25 maggio 2001, avendo ritenuto che il ricorrente non avesse adempiuto l'onere di dimostrare la tempestività della proposta opposizione, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il sig. Gi. Di Ma.. La Prefettura intimata non ha spiegato difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 22 e 23 della L. n. 689 del 1981. Sostiene, infatti, che la mancanza di ogni relazione di notifica della cartella esattoriale da lui impugnata e ritualmente prodotta - mancanza desumibile dal semplice esame della stessa cartella - aveva impedito il decorso del termine di trenta giorni entro cui l'opposizione deve essere proposta, sicché questa non avrebbe potuto esser ritenuta tardiva e dichiarata inammissibile. Il ricorso è fondato. L'esame degli atti del giudizio di opposizione - consentito a questa Corte per il carattere processuale del vizio qui denunciato - conferma l'assunto del ricorrente: cioè che la cartella esattoriale avverso la quale l'opposizione è stata direttamente proposta (sul presupposto che non fosse stato in precedenza notificato alcun atto di accertamento dell'infrazione stradale sanzionata, né alcuna ingiunzione di pagamento della sanzione) non reca indicazione di sorta da cui possa desumersi se e quando essa fu notificata. L'amministrazione opposta, per parte sua, non ha esplicato difesa alcuna, né dunque ha dedotto e dimostrato che quella cartella era stata invece notificata al destinatario. Ora, se è vero che grava sul ricorrente non solo l'onere di proporre l'opposizione entro trenta giorni dalla notifica dell'atto amministrativo opposto ma anche quello di provare la tempestività dell'iniziativa giudiziaria in tal senso intrapresa, è altrettanto vero che l'assolvimento di quest'ultimo onere postula, appunto, che l'atto contro cui l'opposizione è rivolta sia stato notificato. Ove, invece, la notifica sia del tutto mancata, e l'atto sia venuto a conoscenza del destinatario per vie diverse, difettano gli estremi di certezza circa il modo, la data ed il luogo della consegna proprio in vista dei quali la notifica è prescritta. Non può dirsi, dunque, che il termine per proporre opposizione contro quell'atto prenda a decorrere se la notificazione dell'atto medesimo non vi sia stata. Né può pretendersi, in un caso siffatto, che l'opponente fornisca altra dimostrazione se non quella, appunto, della non avvenuta notifica dell'atto da lui impugnato; e, per una simile dimostrazione, è sufficiente la circostanza che l'atto prodotto in giudizio non rechi in calce alcuna relazione di notifica, gravando a tal punto sull'amministrazione opposta l'onere di smentire siffatta negativa evidenza depositando invece copia dell'atto completo della relazione di notifica. L'impugnata sentenza, che ingiustificatamente si è discostata da questi principi, deve pertanto essere cassata, con conseguente rinvio della causa al Giudice di pace di Roma (in persona di altro giudicante), che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Giudice di pace di Roma, in persona di altro magistrato, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Cass. civ., n. 5277/2001 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 2-10-1996 Michelangelo Zuccarello conveniva davanti al Pretore da Catania il Comune di Misterbianco e la S.p.a. Montepaschi Servizio Riscossione Tributi proponendo opposizione ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981 avverso la cartella esattoriale con la quale veniva posta in riscossione la somma di L. 196.153 a titolo di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada. Deduceva l'opponente: la prescrizione del diritto azionario; la violazione dell'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973; la mancata notifica del processo verbale di accertamento; l'omessa adozione dell'ordinanza-ingiunzione; la decadenza dal termine per l'iscrizione a ruolo. Il Comune restava contumace. La S.p.a. Montepaschi si costituiva e resisteva. Il pretore, con sentenza del 17.10.1997, accoglieva l'opposizione; annullava la cartella per mancanza dei requisiti di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 3973; condannava la resistente al pagamento delle spese. Avverso la sentenza la S.p.a. Montepaschi ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Le altre parti non hanno svolto difese. La causa è stata rimessa alle Sezioni unite per l'esame del secondo motivo, con il quale viene demandato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario . Le sezioni unite, con sentenza del 16.3.2000, hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario. Gli atti sono stati rimessi alla terza sezione civile per l'esame degli altri motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo denuncia: violazione dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981 in relazione all'art. 360 n. 3 C.p.c.; inamnissibilità e/o improcedibilità del ricorso per decorrenza del termine di impugnazione. Deduce la ricorrente che, nel caso di infrazioni al codice della strada, la decorrenza del temine per proporre ricorra avverso il provvedimento che irroga la sanzione deve individuarsi nel momento dall'acquisizione dell'esecutività del verbale di accertamento, che avviene decorsi sessanta giorni dalla sua notifica, senza che sia stato presentato ricorso al prefetto, ex art. 203. comma 3, c. s.. Sostiene che l'opposizione proposta oltre il termine indicato risulta inammissibile e la successiva notifica della cartella esattoriale non può servire a rimettere in termine il ricorrente sanzionato, rimasto inerte avverso la notifica del verbale di accertamento. 1.1. Il motivo è infondato. La censura muove dall'indimostrato presupposto dell'avvenuta rituale notifica del processo verbale di accertamento. Va infatti rilevato che l'opponente aveva specificatamente eccepito che mai vi era stata notifica del processo verbale di accertamento. e che, a fronte di tale contestazione, è mancata, da parta del Comune, lo produzione, in primo grado, dalla eventuale documentazione idonea a provare il contrario. 2. Il terzo motivo denuncia: violazione dell'art. 23 della legge n. 689 del 1931; carenza di legittimazione passiva; mancanza di responsabilità. Deduce la ricorrente che la S.p.a. Hontepaschi SE.RI.T. è incaricata della riscossione e non partecipe alla formazione del ruolo; che creditote è l'ente impositora; che l'esattore non può essere considerato litisconsorte necessario. 2.1. Il motivo non è fondato. Giova ribadire che, nella specie, l'opponente ha agito eccependo, tra l'altro, la mancata notifica del processo verbale di accertamento dell'infrazione, e che tale assunto non è stato contrastata. Ora, per costante giurisprudenza di questa S.C. l'opposizione prevista dagli artt. 22 e 23 della legge n. 609 del 1901 pub essere diretta anche contro la cartella esattoriale emessa per la riscossione di una sanzione amministrativa, qualora il destinatario della cartella abbia interesse a dedurre l'assenza del provvedimento sanzionatorio o la sussistenza di vizi della sua notificazione, atteso che, in tale evenienza, l'ordinario momento di garanzia assegnato all'ingiunto, e costituito dall'opposizione ai sensi della legge n. 689 del 1981, esperibile anche immediatamente, in alternativa al ricorso al prefetto, avverso il processo verbale di accertamento di infrazione stradale (Corte cost. sent. n. 255/1994; n. 311/1994; ord. n. 315/1994; sent. n. 437/1995), deve essere recuperato al livello della cartella esattoriale, allo stesso modo in cui nel campo tributario, quando non viene notificato il titolo della pretesa (avviso di accertamento, avviso di liquidazione. atto di irrogazione di sanzione pecuniaria), il contribuente può ricorrere contro ilo successivo atto di esazione non solo per vizi propri di quest'ultimo, ma anche per contestare il debito di imposta (sent. n. 190/1992; n. 12107/1995; n. 7830/1996; n. 8380/1997; n. 191/1999). In ragione di siffatto peculiare atteggiarsi dell'opposizione, deve ritenersi sussistente la concorrente legittimazione passiva dell'ente impositore, in quanto titolare delle pretesa contestata, e dell'esattore, quale soggetto dal quale proviene l'atto oggetto dell'opposizione, anche in vista dell'eventuale adozione, da parte dei giudice adito, ai sensi dell'art. 22, ultimo comma, della legge n. 689 del 1981, del provvedimento di sospensione dell'esecuzione. 3. In conclusione, il ricorso va rigettato. 4. Non vi è luogo a pronunciare sulle spese, poiché l'intimato non ha svolto difese. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Cass. civ., n. 25945/2005 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso ex art. 22 L. n. 689/81, depositato in data 27 maggio 1999, la signora Lu. Sa., in qualità di titolare della ditta individuale denominata "Sa. So.", proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 4192/P, emessa dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Rovigo in data 29 aprile 1999, e con la quale era stato ingiunto all'opponente il pagamento della somma di L. 36.968.300 per la violazione degli artt. 9 c. 1 e 2 L. 608/96 9 bis c. 3 L. 608/96 21 L. 264/49 3 L. 112/35 e 1 L. 4/53 e 20 L. 977/67. Contestava parte opponente il provvedimento sanzionatorio emesso nei suoi confronti, eccependo in via principale la fondatezza nel merito delle violazioni ascritte, come già contestate nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso dall'INPS, al quale chiedeva la riunione del presente procedimento, e comunque contestando la misura della sanzione irrogata. Sosteneva l'opponente che l'Ente opposto, nel quantificare la sanzione, non aveva tenuto conto dell'istituto del cumulo giuridico previsto dall'art. 8 L. 689/81, ma aveva effettuato la mera sommatoria delle sanzioni. Si costituiva in giudizio la Direzione Provinciale del Lavoro di Rovigo, rilevando la genericità nel merito delle contestazioni e l'infondatezza delle stesse, anche in ordine all'eccessività della pretesa. La causa, dapprima portata davanti al Giudice del Lavoro, veniva poi trasmessa al Giudice ordinario, che procedeva all'istruzione mediante assunzione di prove. 2. Con sentenza in data 18 giugno-7 luglio 2003 il Tribunale di Rovigo respingeva l'opposizione e confermava l'opposta ordinanza ingiunzione, compensando integralmente tra le parti le spese di lite. Osservava il Tribunale, per quanto rileva, che l'opposizione era infondata e doveva essere respinta; quanto al merito delle violazioni, la cui contestazione da parte dell'opponente era generica, esse avevano trovato conferma nel giudizio di opposizione; le testi escusse in corso di causa avevano infetti confermato quanto già dichiarato agli Ispettori del lavoro, come da verbali prodotti agli atti di causa, e, alla luce delle rese dichiarazioni, che involgevano altresì le posizioni lavorative degli altri dipendenti, dovevano dunque ritenersi sussistenti le violazioni contestate, tenuto anche conto delle dichiarazioni rese dagli altri lavoratori agli Ispettori del Lavoro, e non escussi in corso di causa. 3. Avverso detta sentenza, con atto notificato il 14 ottobre 1993, la signora Lu. Sa. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. La Direzione Provinciale del Lavoro di Rovigo ha resistito con controricorso notificato il 20 novembre 2003. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.1. Deve essere in via pregiudiziale esaminata la questione di inammissibilità del ricorso per cassazione, dedotta dalla controricorrente, che ha rilevato che controparte ha proposto il ricorso in proprio e non quale rappresentante della ditta individuale Sa. So., esercente attività di parrucchiera. 1.2. La questione è infondata. Invero, la ditta individuale non è un soggetto distinto dal suo titolare, ma si identifica con esso tanto sotto l'aspetto sostanziale che processuale, sicché è irrilevante, ai fini della legittimazione attiva o passiva, che l'impresa venga indicata con la qualificazione della ditta o con il nome del suo titolare (Cass. n. 8246/1987), La ditta è, infatti, segno distintivo dell'imprenditore, ma, non essendo soggetto distinto dal suo titolare, questi, pur senza specificare la sua qualità, è legittimato ad opporsi ad un decreto ingiuntivo (o adde ad una ordinanza ingiunzione) emesso nei confronti di quella (Cass. n. 8784/1998). 2.1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione delle norme che regolano l'ammissione delle prove. 2.2. La ricorrente deduce che il G.U. ha ammesso te prove orali richieste da controparte, nonostante la tardività della richiesta, ossia oltre il termine rissato dal giudice stesso, argomentando che, per la particolare natura del procedimento (art. 22 L. 689/81), la parte istante non incorreva in alcuna decadenza ed il giudice poteva ammettere di propria iniziativa qualsiasi mezzo di prova, senza essere vincolato all'inattività od alla tardiva attività delle parti. Ciò, secondo la ricorrente, viola la normativa prescritta dall'art. 184 c.p.c.; infatti, l'art. 23 comma 6°, L. 689/81, nell'attribuire al giudice poteri ufficiosi nell'ammissione dei mezzi di prova, non arriva a stabilire che tali poteri siano sostitutivi degli adempimenti e degli oneri delle parti, ma meramente integrativi, di tal che, se una parte non ottempera al proprio onere probatorio e non propone tempestivamente le proprie istanze istruttorie, il giudice non può sostituirsi ad essa, incorrendo, in caso di sostituzione a tale onere della parte, in violazione dell'art. 184 c.p.c., che classifica come perentori i termini imposti dal giudice in tale materia. 2.3. Il motivo è infondato. Invero, in tema di opposizione ad ordinanza ingiunzione, l'applicabilità della normativa inerente il rito del lavoro riguarda le ipotesi in cui l'ordinanza ingiunzione sia stata emessa in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, mentre nel caso di ordinanza ingiunzione non concernente la suddetta materia trovano applicazione, limitatamente per gli aspetti non regolati dagli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689, le disposizioni del rito civile ordinario. Pertanto, rinvenendosi nel suddetto art. 23 della legge n. 689 una compiuta ed esaustiva disciplina dell'ammissione dei mezzi di prova, con previsione al riguardo di un'ampia discrezionalità del giudice e con assenza di termini perentori o di sanzione di decadenza a carico delle parti, le risultanze della prova testimoniale ammessa d'ufficio non possono non essere tenute presenti dal giudice sol perché l'opponente, nell'atto introduttivo, ha omesso la formulazione di ogni richiesta istruttoria (o adde abbia formulata la richiesta istruttoria oltre il termine fissato dal giudice stesso) (Cass. n. 10197/1997). 3.1. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione, in ordine alle violazioni contestate con riferimento ai lavoratori Ba. Sa., Am. Gi., Sa. Sa., Gi. c., Al. Pi., Ma. Gr. Ma. e Gi. Ma. He. 3.2. La ricorrente deduce che l'ordinanza ingiunzione "de qua" conteneva la contestazione di svariate violazioni, tra le quali talune asseritamente commesse con riferimento ai lavoratori di cui sopra. Durante il giudizio di merito sono stati sentiti come testimoni alcuni lavoratori interessati a tali violazioni, ma non quelli sopra citati. Tuttavia la sentenza impugnata ha confermato l'ordinanza ingiunzione nel suo complesso, comprendendo anche le violazioni testé menzionate che, però, alla stregua di quanto rilevato, sono completamente sfornite di prova. La decisione, pertanto, sarebbe fondata sulle dichiarazioni rese dagli altri lavoratori, regolarmente escussi come testimoni sulle circostanze che li riguardavano personalmente, "che nulla hanno riferito sulle posizioni degli altri lavoratori". 3.3. Il motivo è infondato. Invero, come risulta dalla motivazione della sentenza impugnata, le testi escusse in corso di causa hanno confermato quanto dichiarato agli Ispettori del Lavoro, come da verbali prodotti, e, "alla luce delle rese dichiarazioni, che involgono altresì le posizioni lavorative degli altri dipendenti, devono dunque ritenersi sussistenti le violazioni contestate". Nella sentenza impugnata, con riferimento alla contestazione di cui al punto e), si fa poi espresso riferimento non solo alla deposizioni delle testi confermate in udienza, ma anche a tutta la documentazione ulteriore prodotta in giudizio, "comprese le dichiarazioni rese dagli altri lavoratori". E' evidente, pertanto, che, nell'ambito della sua valutazione discrezionale delle risultanze processuali, il Tribunale ha ritenuto di valorizzare, tenuto conto delle deposizioni delle testi acquisite in udienza, anche le dichiarazioni rese dagli altri lavoratori agli Ispettori del Lavoro, in quanto queste ultime trovavano riscontro nella prova testimoniale espletata, di tal che non può ravvisarsi il denunziato difetto di motivazione. 4.1. Consegue il rigetto del ricorso. 4.2. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente Lu. Sa. a rimborsare alla controricorrente le spese del presente giudizio di cassazione, liquidate in euro 10,00, oltre euro 2.000,00 (duemila/00) per onorario difensivo ed oltre al rimborso delle spese generali e degli altri accessori di legge.
Cass. civ., n. 286/2007 FATTO E DIRITTO Va.Fo. impugna per cassazione la sentenza 1.4.05 con la quale il G.d.P. di Finale Ligure ne ha rigettato l'opposizione proposta avverso il verbale dì contestazione n. Z/74691 redatto nei suoi confronti dalla Polstrada del luogo per violazione all'art. 148 CdS. Parte intimata non svolge attività difensiva. Attivatasi procedura ex art. 375 CPC, il Procuratore Generale fa pervenire requisitoria scritta nella quale conclude chiedendo declaratoria d'inammissibilità del ricorso. In effetti, osta all'esame delle proposte censure la nullità del giudizio di merito - nel quale la questione dell'individuazione del legittimato passivo non è stata rilevata dal giudice né eccepita da parte resistente -non rappresentata dall'Avvocatura dello Stato e limitatasi a far pervenire atti e deduzioni e non ha, quindi, formato oggetto di trattazione e decisione - che risulta invalidamente promosso nei confronti della Prefettura di Savona. Se è vero, infatti, che, in tema di sanzioni amministrative irrogate per violazione al codice della strada, il mancato esercizio della facoltà di ricorrere al Prefetto avverso il verbale di accertamento non preclude all'interessato la possibilità di proporre direttamente opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria, non è, tuttavia, men vero che, in tal caso, impugnandosi non l'ordinanza-ingiunzione prefettizia ma l'originario verbale d'accertamento e contestazione dell'infrazione, la legittimazione passiva va riconosciuta alle singole amministrazioni, locali, per i Corpi dalle stesse dipendenti, o centrali, per i Corpi statuali, cui appartengono i vari Corpi autorizzati alla contestazione, in particolare: per la Polizia Municipale, il Comune in persona del Sindaco; per i Carabinieri, il Ministero della Difesa ed, in alternativa, il Ministero dell'Interno, al quale L'art. 11 CdS attribuisce specifiche competenze in materia di circolazione stradale ed ha il compito di coordinamento dei servizi di vigilanza sulla circolazione stessa, in persona dei rispettivi Ministri; per la Polizia della strada, il medesimo Ministero dall'Interno, ecc. (e pluribus, Cass. 1.4.04 n. 6364, 4.4.01 n. 4928, 3.12.01 n. 15245, 15.11.01 n. 14319). Nel caso in esame, pertanto, relativo a verbale redatto dalla Polstrada, doveva essere evocato in giudizio non la Prefettura di Savona, priva di qualsivoglia soggettività giuridica, ma il Ministero dell'Interno, in 16930/05 -2- persona del Ministro pro tempore, con citazione presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato. Detta circostanza, in quanto attinente alla regolare costituzione del contraddittorio e, quindi, ad inderogabili disposizioni d'ordine pubblico processuale, è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legittimità, sempre che, sulla stessa, non siasi precedentemente formato il giudicato, come non s'è formato appunto nella specie, onde resta del tutto ininfluente che la questione sia stata o meno sollevata dalla controparte ed, in caso affermativo, in quali termini (e pluribus, recentemente, Cass. 22.12.03 n. 19625, 14.3.02 n. 3756, 25.5.01 n. 226 SS. UU., 26.1.01 n. 1114, 21.3 00 n. 3299, 30.1.98 n. 944, 1410. 97 n. 10022). Adde che, come testualmente dall'intestazione dell'impugnata sentenza, il legittimo contraddittore dell'opponente risulta sia stato identificato anche dallo stesso G. d. P. nella Prefettura di Savona, articolazione periferica dell'Amministrazione dell'Interno priva di soggettività giuridica, che viene intesa come opposto, laddove l'errore nell'identificazione del soggetto passivo doveva essere rilevato d'ufficio proprio dal detto giudice, in sede d'ordinario dovuto controllo, in limine litis, della regolare costituzione del contraddittorio; la violazione dell'art. 101 CPC comporta la nullità di tutti gli atti del giudizio e si riflette sull'impugnata sentenza. Nella specie, neppure ricorrono possibili ipotesi di sanatoria del vizio originario di costituzione del contraddittorio quali ravvisati dalla SS. UU. di questa Corte nella recente sentenza 14.2.06 n. 3117: il giudice a quo non ha, infatti, ravvisato l'irregolarità e non ha disposto la rinnovazione della notifica dell'atto introduttivò al legittimo contraddittore; nel giudizio di merito l'Amministrazione non si è costituita a mezzo dell'Avvocatura dello Stato unica abilitata a difenderla ed a determinare la sanatoria dell'irregolarità omettendo di sollevare contestazioni al riguardo; nella presente fase di legittimità l'Avvocatura si è costituita eccependo proprio l'irregolare costituzione del contraddittorio nella fase di merito. Il giudizio a quo è, dunque, nullo, secondo la recente opinione della SS. UU (6.10. 06 n. 21624) per mancata costituzione del contraddittorio e ciò implica la nullità dell'ordinanza impugnata ed il rinvio al giudice del merito, il quale dovrà procedere nuovamente agli incombenti di cui all'art. 23 della L 689/81 ed, in particolare, disporre la notificazione del ricorso al competente Ministero, in persona del Ministro pro tempore, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. LA CORTE pronunziando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia all'ufficio del G. d. P. di Finale Ligure, in persona dì diverso magistrato, compensando le spese del giudizio di legittimità.
Cass. civ., n. 15149/2005 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 22 gennaio 2001, Pa. Li. propose opposizione davanti al Giudice di Pace de L'Aquila avverso l'esecuzione forzata mobiliare promossa dalla Ge. - concessionaria di quel comune - in forza di cartelle esattoriali, notificate nell'anno 2000, relative a verbali di accertamento di violazioni del codice della strada. Con successivo ricorso del 22 maggio 2001, Pa. Li. propose opposizione avanti allo stesso Giudice avverso avvisi di mora relativi a sanzioni amministrative irrogate per violazioni del codice della strada commesse negli anni 1991, 1992, 1993, 1994, 1996 e 1997. Eccepì in entrambi i casi la prescrizione dei crediti azionati. I due ricorsi vennero riuniti. Nelle more del giudizio, la Ge., in virtù dei predetti avvisi di mora, procedette a espropriazione forzata mobiliare mediante pignoramento presso terzi e Pa. Li., per evitare ulteriori aggravi, versò all'esattore la complessiva somma di £ 3.876.223. Il Giudice adito, premesso che i verbali di accertamento relativi alle violazioni del codice della strada non erano mai stati notificati all'opponente e rilevato che il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa si era prescritto per l'inutile decorso del termine quinquennale di cui agli articoli 209 del C.d.S. e 28 della L. 689/1991, annullò le cartelle e gli avvisi di mora e ordinò la restituzione delle somme versate dall'opponente. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso il Comune de L'Aq. in base a due motivi. L'intimato non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo mezzo, denunciando violazione degli artt. 22 della L. 689 del 1981 7 e 9 c.p.c., il Comune ricorrente deduce l'incompetenza per materia del Giudice di Pace dacché, essendo stato dedotto un fatto estintivo del diritto a riscuotere le somme pretese sopravvenuto alla formazione del titolo esecutivo, doveva essere proposta opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., la cui cognizione spettava ratione materiae al Tribunale. Con il secondo motivo, il ricorrente denunzia la violazione dell'art. 137 c.p.c. e la inesistenza dell'atto introduttivo. Deduce che ove l'azione esperita da Pa. Li., anziché come opposizione alla esecuzione, si dovesse qualificare come azione di accertamento negativo, andava introdotta non con ricorso ma con atto di citazione, osservando i relativi adempimenti procedurali, primo fra tutti la notificazione a istanza di parte (e non di Ufficio). Preliminarmente, deve essere verificata l'ammissibilità del ricorso per cassazione. Come detto in istorico, l'opponente ha impugnato cartelle e avvisi di mora, deducendo che i crediti ivi esposti sono caduti in prescrizione. Tanto premesso, come affermato, con numerose sentenze, da questa Corte (cfr. sentt. nn. 489/2000, resa a Sezioni Unite, che hanno risolto un contrasto registratosi nella soggetta materia, 491/2000, 562/2000, nn. 1162/2000, anch'esse emesse a Sezioni unite, 9087/2003, 9482/2003, 6119/2004) e confermato poi dall'art. 29 del D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, che ha riordinato la disciplina della riscossione a mezzo ruolo, le azioni proponibili da colui al quale è stata notificata una cartella di pagamento o un avviso di mora per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie, in rapporto agli artt. 27 L. 689/81 e 206 del C.d.S., sono: l'opposizione a sanzioni amministrative ex art. 23 L. 689/81, l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e, infine, l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. La prima opposizione è esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione del codice della strada, onde consentire all'interessato di "recuperare" l'esercizio del mezzo di tutela previsto appunto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori; ciò avviene, in particolare, allorché l'opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella. L'opposizione all'esecuzione è, invece, il rimedio processuale da adottare quando l'opponente o contesta l'illegittimità della iscrizione al ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione al ruolo, o adduce fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come, ad esempio, la prescrizione maturata dopo l'irrogazione della sanzione o il pagamento di quest'ultima. Con la conseguenza che se il rimedio è esperito prima dell'inizio dell'esecuzione, Giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall'art. 615, primo comma, c.p.c., quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l'opposizione al provvedimento sanzionatolo. E quindi, in caso di sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni del codice della strada, il Giudice di Pace. Infine, l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., deve essere attivata (nel termine di cinque giorni dalla notifica della cartella) nel caso in cui si contesti da parte dell'interessato la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora. Deve rilevarsi, in proposito, che la proponibilità delle suesposte opposizioni di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c. davanti al Giudice ordinario non risulta preclusa, per ormai costante indirizzo giurisprudenziale anche del Giudice delle leggi (Corte Cost. n. 29/1998, n. 372/97 e n. 239/1997), dal disposto dell'art. 27 della L. 689/81, da interpretarsi nel senso che il rinvio, in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette non si deve intendere esteso agli artt. 53 e 54 del D.P.R. n. 602 del 1973, riguardanti esclusivamente la materia tributaria.Ovviamente, a tali diverse forme di tutela corrispondono distinti mezzi di impugnazione: il ricorso per cassazione è esperibile nella prima e nella terza ipotesi - rispettivamente, ai sensi dell'art. 23 della L. 689/1981 e del combinato disposto degli artt. 111 Cost. e 618, ultimo comma, c.p.c. - mentre nella ipotesi di opposizione all'esecuzione, la sentenza di primo grado è impugnabile mediante il rimedio processuale dell'appello (secondo grado del giudizio di merito).Nel quadro dei cennati principi, cui questo Collegio ritiene di aderire, condividendo le argomentazioni che li fondano, deve affermarsi l'inammissibilità del ricorso.Di vero, nella fattispecie in esame l'opponente, allegando la prescrizione maturata dopo la formazione del titolo esecutivo, vale a dire un fatto estintivo del credito, ha contestato l'esistenza di un titolo legittimante l'esecuzione forzata alla stessa stregua, quindi, di quanto previsto dall'art. 615 c.p.c..Ne consegue che avverso la decisione del Giudice di Pace (che ha ritenuto prescritta la "pretesa di riscossione" di cui alle cartelle e agli avvisi di mora) andava proposto appello e non ricorso per cassazione.Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimato esime la Corte dal provvedere in ordine alle spese della presente fase di legittimità. P.Q.M. La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.
3. Comunicazione di avvenuta iscrizione di fermo / atto di preavviso di fermo
Cass. civ., Sez. Unite, n. 2053/2006 RITENUTO IN FATTO Quanto segue. 1. Il Coordinamento delle Associazioni per la difesa dell'Ambiente e dei diritti degli Utenti e dei Consumatori (di seguito, CODACONS) e l'Avvocato Ca. Ri., con ricorso del 22 maggio 2004, hanno impugnato davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio e nei confronti della Banca Mo. dei Pa. di Si. S.p.A. concessionaria per la riscossione per la provincia di Roma, del Ministero delle Entrate e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, i seguenti provvedimenti: nota del Concessionario avente ad oggetto la comunicazione preventiva di fermo amministrativo; circolare n. 221/1999 del Ministero dell'Economia e risoluzione n. 64 del 2002, nella parte in cui con detti atti era autorizzata l'emissione di decreti di fermo amministrativo ed era approvata la procedura seguita dal concessionario della riscossione; tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti anteriori e successivi, con i quali erano stati autorizzati i modelli di comunicazione del fermo amministrativo e la procedura di iscrizione dello stesso, chiedendone l'annullamento previa sospensione. 2. Il Tribunale amministrativo, con ordinanza del 23 giugno 2004, ha accolto l'istanza di sospensione. Il Ministero dell'Economia e Finanze, l'Agenzia delle Entrate e il Concessionario hanno impugnato l'ordinanza davanti al Consiglio di Stato, chiedendo l'annullamento. 3. Il Consiglio di Stato, con ordinanza del 13 luglio 2004, ha rigettato l'Appello ed analoga sorte ha avuto l'Appello proposto dal Concessionario, anch'esso rigettato con ordinanza del 19 luglio 2004. 4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate hanno proposto istanza per il regolamento della giurisdizione, chiedendo che sia dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo in favore di quello ordinario. Il CODACONS e l'Avvocato Ca. Ri. hanno resistito con controricorso ed il primo ha depositato memoria. L'altro intimato, Banca Mo. dei Pa. di Si. S.p.A. non ha svolto attività difensiva. Ricorrendo una delle ipotesi di cui all'art. 375 c.p.c., gli atti sono stati rimessi al P.M. per le sue conclusioni sulla controversia e che il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo che sia dichiarata la giurisdizione del Giudice ordinario. CONSIDERA IN DIRITTO 5. Ammissibilità dell'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione. 5.1. L'ammissibilità dell'istanza di regolamento presentivo di giurisdizione è contestata sotto i seguenti profili: a) qualunque decisione (di rito, cautelare o di merito) emanata dal Giudice presso il quale il processo è radicato ha efficacia preclusiva del regolamento preventivo di giurisdizione; b) la preclusione opera non dal momento della pronuncia del Giudice del merito, ma da quello precedente in cui la causa è discussa e trattenuta per la decisione; e) nella specie, l'istanza di regolamento non era ricevibile perché tardiva rispetto all'udienza di discussione e passaggio in decisione della controversia cautelare. Le questioni non sono fondate. 5.2. Il Collegio non ignora che, alla stregua del consolidato orientamento di questa Corte, qualsiasi decisione emanata dal Giudice presso il quale il processo è radicato, sia attinente al merito, sia concernente questioni di carattere processuale, non escluse quelle inerenti alla giurisdizione, impedisce il ricorso a tale istanza (Cass. SS.UU. 27 maggio 1999, n. 298; 10 marzo 2000, n. 58; 21 novembre 2000, n. 1205). 5.3. Una decisione di questo tipo, nondimeno, non può essere individuata nell'ordinanza del 13 luglio 2004, emessa nel giudizio di natura cautelare con la quale il Consiglio di Stato, pronunciando in sede d'appello sulla domanda incidentale di sospensione dell'efficacia degli atti impugnati, ha confermato il provvedimento di sospensione adottato dal Tribunale amministrativo regionale. Le misure cautelari adottate nel processo amministrativo, infatti, presentano in forma accentuata il carattere della strumentalità, com'è reso palese dal testo dell'art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034, nella parte in cui la norma fa riferimento alle misure cautelari che, secondo le circostanze, possono risultare le più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso. 5.4. La decisione impugnata è stata adottata esclusivamente con riferimento all'istanza cautelare; pertanto, è priva di carattere decisorio e non impedisce la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione, perché non è idonea ad assumere forza di giudicato, come queste sezioni unite hanno già ritenuto con le sentenze 15 ottobre 1987 n. 7628; 23 novembre 1996, n. 10378; 9 luglio 1997, n. 6228; 11 novembre 1998, n. 11351; 15 marzo 1999, n. 138; 12 marzo 2001, n. 105; 7 maggio 2003, n. 6954; 11 marzo 2004, n. 5052. La conferma di questi principi sì è avuta con la recente decisione 20 aprile 2005 n. 8212 di queste sezioni unite, secondo la quale la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione non è preclusa dalla circostanza che il Consiglio di Stato abbia provveduto, in sede di appello cautelare, sulla richiesta di sospensione degli atti impugnati di fronte al Tribunale amministrativo regionale, dinanzi al quale penda il giudizio di merito, giacché il provvedimento reso sull'istanza cautelare è privo di carattere decisorio e non è idoneo ad assumere forza di giudicato, anche ove, ai fini della pronuncia, abbia risolto, in senso negativo od affermativo, una questione attinente alla giurisdizione. Il Collegio condivide il principio, dal quale ricava l'ulteriore conseguenza che nel regolamento preventivo di giurisdizione proposto in ambito cautelare non ha rilevanza l'avvenuta decorrenza di termini, giacché in esso non v'è decisione di merito emanata dal giudice presso il quale il processo è radicato. 6. Ammissibilità dell'istanza di regolamento della giurisdizione sotto altro profilo. 6.1. L'ammissibilità dell'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione è stata negata anche sotto il profilo dell'estraneità del Ministero ai fatti di causa; estraneità determinata dalla disposizione contenuta nell'art. 1, primo comma, lett. q) del D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 193, che devolverebbe esclusivamente al concessionario la competenza ad emettere i provvedimenti di fermo amministrativo, senza condizionamenti ad opera dell'Amministrazione pubblica. Neppure questa eccezione è fondata. 6.2. Basta considerare che la fattispecie oggetto di questo giudizio è caratterizzata da provvedimenti emessi dalla pubblica amministrazione, dei quali è stata disposta la sospensione dell'efficacia. 7. La questione della giurisdizione. 7.1. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate sostengono che la competenza nella materia spettava all'autorità giudiziaria ordinaria e non al giudice amministrativo. A questa conclusione i ricorrenti pervengono sostanzialmente sulla base delle seguenti considerazioni: a) il provvedimento di fermo amministrativo si caratterizza come misura cautelare diretta a creare le condizioni per l'utile seguito di una procedura esecutiva: quindi esauriva la sua funzione nella conservazione di un credito e, pertanto, non poteva essere inquadrato come provvedimento amministrativo; b) la conferma della enunciata natura del fermo amministrativo di cosa mobile registrata si ricava dalla disciplina del rimedio contenuto nell'art. 86 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, collocato nel Capitolo di detta legge relativo alle disposizioni in materia di espropriazione dei beni mobili registrati. Ciò comporta che, quando il fermo è disposto, la procedura di esecuzione forzata esattoriale si considera iniziata, in deroga alle disposizioni sull'espropriazione forzata disciplinata dal codice di procedura civile, le quali presuppongono il pignoramento come atto di inizio dell'esecuzione forzata; c) dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. 27 aprile 2001 n. 193 all'art. 86 del D.P.R. n. 602 del 1973, il rimedio del fermo amministrativo s'inserisce ancor di più nell'ambito del procedimento di esecuzione forzata esattoriale, esprimendosi come un sostanziale ampliamento delle facoltà di tutela del credito azionato dal Concessionario, la cognizione del quale appartiene al giudice ordinario; d) la richiesta di iscrizione del fermo amministrativo presso il Pubblico Registro Automobilistico non è indicativa dell'esercizio di un potere autoritativo da parte del gestore di pubblico servizio, tale da giustificare la ricorrenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 7.2. Per sostenere la tesi dell'appartenenza della controversia alla giurisdizione amministrativa, i controricorrenti sostengono che il provvedimento di fermo non ha natura esecutiva, bensì di provvedimento amministrativo con il quale la pubblica amministrazione cede i suoi poteri autoritativi di riscossione dei propri crediti ad un concessionario. A queste considerazioni di ordine generale aggiungono che, nella fattispecie, non esisteva un regolamentare fermo amministrativo, ma soltanto provvedimenti dell'Amministrazione, come la comunicazione preventiva del fermo, le circolari o le risoluzioni ministeriali, che sono atti generali con i quali la stessa Amministrazione organizza la cessione a terzi del servizio della riscossione. 8. La soluzione del problema della giurisdizione richiede che sia passata in rassegna la legislazione in tema di fermo amministrativo, perché attraverso di questa è chiarita la natura e l'efficacia del fermo amministrativo di bene mobile registrato. 8.1. In epoca recente il fermo amministrativo compare nella legislazione con l'art. 91 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, secondo il quale, qualora in sede di riscossione coattiva di crediti iscritti a ruolo non sia possibile, per mancato reperimento del bene, eseguire il pignoramento dei veicoli a motore e degli autoscafi di proprietà del contribuente iscritti in pubblici registri, la direzione regionale delle entrate ne dispone il fermo (...). La norma conteneva pure disposizioni concernenti le modalità, i termini e le procedure per l'attuazione del fermo. La disposizione sul fermo amministrativo, prima sostituita dall'articolo 16 primo comma del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, poi dall'art. 1 lett. q) del D.Lgs. 27 aprile 2001 n. 193 ora si legge nel vigente art. 86 del citato D.P.R. n. 602 del 1973 rubricato fermo di beni mobili registrati. La nuova norma stabilisce che, decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50 comma 1 (di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento: n. d.r.), il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore (...) iscritti in pubblici registri (primo comma) e che il fermo si esegue mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari (...) (secondo comma). 8.2. Dalla collocazione delle norme ora citate (entrambe nel titolo II sulla riscossione coattiva delle imposte e la più recente nel Capo III contenente disposizioni particolari in materia di espropriazione di beni mobili registrati), si ricava che il fermo amministrativo di beni mobili registrati del debitore d'imposta è preordinato all'espropriazione forzata. Ne fa fede il fatto che il rimedio s'inserisce nel processo di espropriazione forzata esattoriale, il quale è segnato dalle seguenti tappe: l'iscrizione del credito a ruolo (art. 49 del D.P.R. n. 602 del 1973); la notificazione al contribuente della cartella di pagamento al fine della decorrenza del termine dilatorio per l'inizio dell'esecuzione (art. 50 dello stesso D.P.R.); la possibilità di iscrivere il fermo nei registri mobiliari (art. 51 del medesimo decreto) per sottrarre il bene sia alla circolazione naturale secondo il disposto dell'art. 214 comma ottavo del codice della strada, sia a quella giuridica attraverso la inopponibilità al concessionario degli atti di disposizione successivi del bene, secondo il disposto dall'art. 5 primo comma, del D.M. 7 settembre 1998 n. 503. Il fermo amministrativo, dunque, è atto funzionale all'espropriazione forzata e, quindi, mezzo di realizzazione del credito allo stesso modo con il quale la realizzazione del credito è agevolata dall'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del citato D.P.R. n. 602 del 1973. Se ne ricava che la tutela giudiziaria esperibile nei confronti del fermo amministrativa si deve realizzare davanti al giudice ordinario con le forme, consentite dal vigente art. 57 del citato D.P.R. n. 602/1973 dell'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi. 8.3. Si deve aggiungere che nella materia non ricorre neppure la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, giacché, con la richiesta di trascrizione nei registri mobiliari del fermo amministrativo, il concessionario non esercita alcun potere di supremazia in materia di pubblici servizi che, alla luce della pronuncia della Corte costituzionale 6 luglio 2004 n. 204, giustifichi questa forma di giurisdizione amministrativa. 9. Le spese di questo giudizio possono essere interamente compensate, ricorrendo giustificati motivi. P.Q.M. La Corte di cassazione a sezioni unite dichiara la giurisdizione del giudice ordinario. Spese compensate.
4. Iscrizione di ipoteca
Cass. Civ., n. 2214/2007 Massima: In tema di sanzioni amministrative, non è autonomamente impugnabile con l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione il provvedimento con il quale l'amministrazione finanziaria iscriva ipoteca su un immobile di proprietà dell'ingiunto, a meno che il ricorrente, formalmente impugnando l'avviso di iscrizione ipotecaria, intenda in realtà recuperare l'esercizio del mezzo di tutela offerto dall'art. 23 della legge n. 689 del 1981, vanificato dalla omissione delle notifiche del verbale di accertamento, della ordinanza-ingiunzione (ove emessa), della cartella esattoriale e dell'avviso di mora; nel caso che l'opponente contesti la legittimità dell'iscrizione ipotecaria per intervenuta caducazione del titolo esecutivo, ha l'onere di proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., impugnabile con l'appello e non con il ricorso per cassazione; nel caso in cui contesti la ritualità della notifica degli atti precedenti (nella specie, degli avvisi di mora), l'opponente ha l'onere di proporre opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 cod. proc. civ., nei cinque giorni successivi al compimento dell'atto. (Nella specie, poiché l'opponente affermava che il primo atto notificatogli era l'avviso di mora, e che la notifica di quest'ultimo era nulla in quanto eseguita al portiere senza attestazione di previo tentativo di consegna ai soggetti che lo precedevano nell'ordine di preferenza fissato dall'art. 139 cod. proc. civ., il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile in quanto l'opposizione - da proporsi ex art. 617 - era stata proposta oltre i cinque giorni previsti dalla legge).
Qualora si ritenga che il ricorrente, pur formalmente impugnando l'avviso di iscrizione ipotecaria, abbia in realtà inteso recuperare l'esercizio del mezzo di tutela offerto dalla L. n. 689 del 1981 art. 23 ovvero il giudizio di opposizione, vanificato dalle omesse notifiche di verbale di contravvenzione e cartelle esattoriali (nel caso di specie, nella rubrica relativa ai motivi di impugnazione l'opponente ha richiamato l'estinzione dell'obbligo di pagamento ex art. 201 C.d.S. e, alternativamente o disgiuntamente, la prescrizione L. n. 689 del 1981 ex art. 28 del diritto alla riscossione), il ricorso deve essere considerato non autosufficiente, poiché il ricorrente deve altresì sollevare rilievi in ordine al merito delle contestate violazioni. Al contrario, ove, invece, si ritenga che con il richiamo alla prescrizione il ricorrente abbia inteso eccepire la caducazione del titolo, tale doglianza, integrando una opposizione alla esecuzione, avrebbe dovuto esser fatta valere ai sensi dell'art. 615 c.p.c. (non dunque ai sensi della L. n. 689), e la relativa decisione sarebbe stata suscettibile di impugnazione mediante il rimedio processuale dell'appello, e non già con il ricorso per cassazione.
5. Giudice del luogo ove è commessa l’infrazione
Cass. civ., n. 24876/2006 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO An.An. propose opposizione avverso l'ingiunzione n. 14/2001 del Ministero delle risorse agricole, con la quale gli era stata irrogata la sanzione del pagamento della somma di lire 198.520.180 per la indebita percezione nell'anno 1993 di aiuti comunitari in materia di trasformazione del tabacco (art. 3 della legge 23. 12. 1986 il 898). Il tribunale in composizione monocratica, respinta l'eccezione di incompetenza territoriale, sul presupposto che le violazioni contestate erano state commesse nell'ambito dell'attività dell'azienda avente sede in Pe., accolse l'opposizione ritenendo che fosse nulla la notifica dei verbale di accertamento e contestazione, perché effettuata a mani della madre non presso la casa di abitazione o il domicilio del destinatario, bensì presso gli uffici della Guardia di finanza; ritenne conseguentemente il tribunale che la nullità della notifica rendeva nulli gli atti successivi del procedimento amministrativo che detta notifica presupponevano. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l'Avvocatura generale dello stato per il Ministero delle Politiche agricole e forestali, sulla base di due motivi; non ha svolto difese l'intimato. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo morivo l'avvocatura dello stato denuncia violazione degli articoli 5 e 52 della legge n. 6. 9/81,2 della legge 898/86,38 c.p.c. Deduce che nella specie l'ingiunto risponde per aver concorso con il beneficiario degli aiuti comunitari nell'azione diretta ad ottenere l'indebita percezione, ma il titolo della responsabilità non muta la natura della violazione commessa, che resta unica. La competenza, quindi, non può che radicarsi con riferimento al luogo in cui la violazione è stata commessa, e cioè in Ap. (LT) ove aveva sede la società cooperativa "It.Ta." percettrice degli aiuti. Con il secondo motivo l'avvocatura denuncia violazione e falsa applicazione dell'art 139 c.p.c. assumendo che farlo, consegnato alla madre del destinatario doveva ritenersi ritualmente notificato, anche perché l'interessato, avendo proposto opposizione in sede giudiziaria, aveva dimostrato di averne avuta compiuta conoscenza. Il primo motivo dei ricorso è fondato, ed assorbente del secondo, atteso che la questione della ritualità o meno della notifica non può che essere esaminata dal giudice competente. La competenza territoriale in materia di opposizione alle sanzioni amministrative è fissata dall'art. 22 della legge n. 689/81 con riferimento al giudice (individuato ai sensi dell'art. 22 bis della medesima legge) del luogo in cui è avvenuta la violazione. Detta competenza territoriale è inderogabile e non può che estendersi a tutti coloro che rispondono della medesima violazione, a prescindere dal titolo che integra la rispettiva responsabilità. Nella specie, quindi, non v'è dubbio che se l'illecito è stato commesso nel luogo di svolgimento dell'attività dell'azienda che ha percepito indebitamente gli aiuti comunitari (luogo nel quale, ovviamente, si sono realizzati i fatti materiali integranti l'illecito) presso il giudice competente in relazione a tale luogo deve radicarsi la competenza anche per coloro che rispondono solidalmente con il trasgressore principale ai sensi dell'art 5 della legge n. 689/81 o di disposizioni speciali. La localizzazione della azienda del responsabile solidale, che con la sua condotta ha favorito il trasgressore principale nella commissione dell'illecito, non può influire sulla competenza territoriale, perché i comportamenti di "foreggiamento" assumono rilevanza solo in relazione all'avvenuta percezione indebita degli aiuti comunitari, e quindi solo in relazione a tale evento diventano suscettibili di essere sanzionati in solido con l'effettivo percettore. Va pertanto accolto il primo motivo di ricorso, dovendosi affermare la competenza ed tribunale di Latina a conoscere dell'opposizione proposta dall'An. La sentenza va, quindi, cassata con rinvio a detto tribunale, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al tribunale di Latina.
Cass. Civ., n. 12617/2006 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. - In data 13 luglio 2001, Gi.Ca. proponeva opposizione innanzi al giudice di pace di Milano avverso il decreto del 27 aprile 2001 con il quale il Prefetto di Milano aveva rigettato il ricorso avverso il verbale di contestazione elevato a suo carico dalla polizia municipale di Mi., con irrogazione della sanzione pecuniaria di lire 6.010.000, per violazione degli artt. 142, comma 9, e 216, comma 6, del codice della strada, per aver superato, alla guida della propria autovettura, i prescritti limiti di velocità e per aver circolato sprovvisto di patente di guida, perché sospesa. L'opponente aveva eccepito innanzi al Prefetto la mancata indicazione, nel predetto verbale, dell'autorità giudiziaria alla quale proporre ricorso in alternativa a quella amministrativa. Inoltre, aveva osservato che la sospensione della patente era stata disposta con decreto prefettizio dell'11 dicembre 2000 quale sanzione accessoria di quella irrogata per il superamento dei limiti di velocità, e che, a seguito della sua opposizione avverso detti provvedimenti, con sentenza depositata il 13 novembre 2001 era stata annullata la sospensione. Conseguentemente, secondo l'opponente, non sarebbe sussistita la violazione contestata, poiché non integrerebbe l'illecito di cui all'art. 216, comma 6, c. d. s., consistente nella guida con patente ritirata, la condotta di chi guidi con patente materialmente ritirata ma non sospesa. Il Prefetto aveva rigettato il ricorso. I medesimi motivi venivano riproposti al giudice di pace in opposizione al decreto prefettizio. 2. - All'udienza di comparizione, assente la Prefettura - che, peraltro, aveva già gli atti del procedimento concluso con la irrogazione della sanzione impugnata -, l'opponente chiedeva dichiararsene la contumacia. Il giudicante, subordinata ogni determinazione sulla istanza all'esame della documentazione già depositata dalla predetta amministrazione, ammetteva la produzione di note conclusive. Alla udienza fissata per la lettura del dispositivo, l'Amministrazione si presentava, attraverso un proprio funzionario, chiedendo l'autorizzazione al deposito di note conclusive. Avendo l'opponente eccepito la tardività della richiesta produzione, l'Amministrazione chiedeva ed otteneva la verbalizzazione della replica orale alle conclusioni avversarie. 3. - Quindi, esclusa la contumacia dell'amministrazione, ritenendo formale atto di costituzione il deposito degli atti, l'adito giudice di pace, con sentenza depositata il 28 febbraio 2002, rigettava la opposizione. Osservava il giudicante che la omissione della indicazione dell'autorità giudiziaria alla quale ricorrere in alternativa a quella amministrativa comportava non già la illegittimità del verbale, ma solo la impossibilità di opporre una preclusione alla tardiva proposizione del ricorso stesso. Quanto alla pretesa insussistenza della violazione ascritta al ricorrente, rilevava il giudicante che la patente era stata ritirata materialmente allo stesso ricorrente il 4 dicembre 2000, ed era stata sospesa il successivo 11 dicembre, mentre la contestazione in questione era avvenuta in epoca successiva, e cioè il 19 dicembre, senza che rilevasse la circostanza dell'accoglimento, poi intervenuto, della opposizione avverso quel provvedimento, accoglimento verificatosi in epoca successiva alla violazione oggetto della nuova causa, del tutto autonoma rispetto alla prima. 4. - Avverso tale decisione ricorre per cassazione il Ca. sulla base di due motivi. La Prefettura intimata non si è costituita. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. - Con il primo motivo di ricorso, si lamenta violazione dell'art. 171, terzo comma, cod. proc. civ. All'udienza di prima comparizione innanzi al giudice di pace di Milano, in data 5 dicembre 2001, il procuratore domiciliatario dell'opponente aveva richiesto la dichiarazione di contumacia della Prefettura di Milano, per la quale nessuno era comparso, come emergerebbe dal verbale, secondo il quale «alle ore 11,45 nessuno compare per la convenuta prefettura di Milano» alla udienza aperta alle ore 10,00. Il giudice di pace, invece, aveva inspiegabilmente riservato ogni provvedimento al riguardo, limitandosi a rinviare la causa, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 16 gennaio 2002, alla quale la Prefettura era comparsa mediante un proprio funzionario, che aveva tentato il deposito di note conclusive, senza riuscirvi per la opposizione del legale di controparte. Peraltro, alla successiva udienza del 22 gennaio 2002, fissata per la lettura del dispositivo, nonostante la eccezione, sollevata dalla difesa dell'opponente, relativa alla irregolarità di qualsiasi produzione documentale, il giudicante aveva autorizzato il predetto funzionario a verbalizzare le proprie note conclusivè Pe., contravvenendo al proprio obbligo, nascente dall'invocato art. 171, terzo comma, cod. proc. civ., di dichiarare la contumacia della Prefettura di Milano, il giudicante aveva consentito alla stessa il deposito, sia pure in forma solo verbale, di note, altrimenti precluso dalla mancata comparizione. 2.1. - Il motivo è infondato. 2. 2. - È bensì vero - ed in tal senso deve, pertanto, essere corretta la contraria affermazione contenuta nella sentenza impugnata - che nel procedimento di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione per il pagamento di sanzione amministrativa, il semplice invio (in osservanza, del resto, dell'ordine di esibizione prescritto dall'art. 23 della legge n. 689 del 1981) della documentazione relativa al procedimento che vi ha dato luogo, non integra una rituale costituzione in giudizio dell'Amministrazione opposta, essendo tenuta la parte che intenda costituirsi nel giudizio ad osservare le relative modalità, attraverso la formazione del proprio fascicolo (v., al riguardo, Cass. sent. n, 10696 del 2001; Cass., sent. n. 12281 del 2003). 2.3. - È, peraltro, da escludere che, nel giudizio in questione, la Prefettura di Milano - comparsa in giudizio attraverso un proprio funzionario dopo che la controparte aveva già esercitato la concessa facoltà di produrre documenti e memorie - sia stata illegittimamente autorizzata al compimento di attività ad essa precluse in relazione alla sua mancata tempestiva costituzione. E valga il vero. In occasione della richiamata comparizione in giudizio della Prefettura, il giudicante, lungi dal consentire in alcun modo alla predetta Amministrazione di proporre domande od eccezioni, di formulare deduzioni probatorie o conclusioni, si è limitato ad autorizzarla ad una replica orale alle conclusioni avversarie: attività da ritenere legittima, avuto riguardo alla fase processuale in cui si è verificata detta comparizione, ferme le preclusioni già verificatesi per effetto della mancata tempestiva costituzione. 3. - Con il secondo motivo, il ricorrente si duole della insufficiente motivazione della sentenza impugnata circa un punto decisivo della controversia, e invoca la illegittimità derivata del provvedimento amministrativo opposto. La sanzione, originariamente irrogata nei confronti del ricorrente, della sospensione della patente di guida, era stata annullata con sentenza del 13 novembre 2001, con la conseguenza che la sopravvenuta illegittimità del provvedimento si era trasmessa in via derivata alla ordinanza ingiunzione prefettizia del 27 aprile 2001, che presupponeva quella sanzione. 4.1. - Anche tale motivo si appalesa immeritevole di accoglimento. 4.2. - La disposizione dell'art. 216 comma 6, del codice della strada - a termini della quale è stata emessa, nella specie, la ordinanza ingiunzione opposta - punisce, tra l'altro, la condotta di chi guida un veicolo dopo che gli sia stata ritirata la patente di guida. La relativa sanzione è direttamente correlata, nella previsione legislativa, al fatto che taluno si sia posto alla guida nel periodo in cui il proprio titolo abilitativo era stato ritirato, prescindendosi dalle ragioni di tale ritiro. Ne consegue la irrilevanza, ai fini di cui si tratta, della sopravvenuta verifica della illegittimità dell'ablazione già disposta, non interferendo questa in alcun modo sulla antigiuridicità del comportamento tipizzato nel citato art. 216, comma 6, c. d. s. 5. - Il ricorso va, conclusivamente, rigettato. Non v'è luogo a provvedimenti sulle spese del presente giudizio, non avendo in esso la intimata Prefettura spiegato attività difensiva. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.
Cass. Civ., n. 6415/2007 FATTO E DIRITTO Ro.Ma. impugna per cassazione l'ordinanza d'udienza 28.4.04, notificata addì 8.5.04, con la quale il G.d.P. di Sa.Se. ha convalidato, ex art. 23/V L 689/81, l'ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Foggia 18.10.00 n. 770/2000, opposta con ricorso 29.12.00, per mancata comparizione dell'opponente. Parte intimata non ha svolto attività difensiva. Il ricorrente denunzia la violazione dell'art. 23/V della L 689/81 per avere il giudice a quo adottato l'ordinanza 28.4.04 senza adeguatamente motivare la ritenuta non evidente illegittimità del provvedimento impugnato. Il ricorso non merita accoglimento. È, infatti, ben vero che, come questa Corte ha già evidenziato, in tema d'opposizione ex art. 23 della legge n. 689 del 1981 ai verbali di contestazione od alle ordinanze-ingiunzioni irrogative di sanzioni amministrative, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale nn. 534 del 1990 e 507 del 1995 - le quali hanno dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 5, della legge n. 689 dal 1981, rispettivamente, nelle parti in cui prevedeva che il giudice, in caso di mancata comparizione dell'opponente o del suo procuratore alla prima udienza, in assenza di comunicato legittimo impedimento, fosse tenuto a convalidare il provvedimento opposto anche quando la sua illegittimità risultasse dalla documentazione allegata al ricorso ed anche quando l'Amministrazione accertante l'illecito od irrogante la sanzione avesse omesso il deposito dei documenti di cui all'art. 23, comma 2 - l'ordinanza di convalida del provvedimento opposto deve, a pena di nullità, contenere, oltre alla menzione della mancata comparizione dell'opponente o del suo procuratore alla prima udienza, anche l'indicazione, almeno implicita, dell'avvenuto deposito dei documenti prescritti dal citato art. 23 comma 2, della legge n. 689 del 1981, nonché la motivazione in ordine alla infondatezza dell'opposizione alla stregua dell'esame di tali documenti, oltrecché di quelli eventualmente depositati dall'opponente. È, tuttavia, altrettanto vero che, una volta attestato detto momento valutativo nell'ordinanza di convalida, è precluso sindacarne la persuasività, così sotto il profilo della completezza come sotto quello dell'esattezza, dacché il ricorso per cassazione, quale delineato dall'art. 23/v della legge n. 689/81 è uno strumento specifico ed eccezionale di censura d'un atto non decisorio di definizione del processo, l'illegittimità del quale può essere dedotta limitatamente alla mancanza di quei requisiti che, dopo la richiamata sentenza additiva, vanno ravvisati nella regolarità delle notifiche del decreto di fissazione dell'udienza, nell'inesistenza del legittimo impedimento a comparire e nella valutazione del difetto di riscontri documentali alla fondatezza dell'opposizione; il relativo procedimento, infatti, è giudizio civile improntato al principio dispositivo, ossia all'interesse del privato a coltivarlo ed a proseguirlo o meno, donde la rilevanza della scelta di non presentarsi al giudice, mentre la sua impugnazione introduce un controllo di mera legittimità, insuscettibile d'estensione alla fondatezza della pronuncia, negativa o positiva, sulla responsabilità dell'opponente quale desumibile dalla documentazione agli atti. Va, pertanto, ribadito, che - non potendosi pretermettere di considerare la ratio della norma, intesa alla sollecita definizione di quei procedimenti in ordine all'esito dei quali la stessa parte attrice, ingiustificatamente astenendosi dall'attività d'impulso che le è propria, abbia formalmente dimostrato la propria carenza d'effettivo interesse - l'ordinanza ex art. 23/V della legge n. 689/81 con la quale il giudice convalida il provvedimento impugnato per mancata comparizione allaprima udienza dell'opponente che non abbia fatto pervenire tempestiva notizia di legittimo impedimento, è sufficientemente motivata ove il giudice dia atto d'aver valutato la documentazione hinc et inde prodotta e d'averne tratto il convincimento della non manifesta illegittimità del provvedimento stesso in relazione alle censure mosse dall'opponente, senza necessità di dettagliato riferimento e di specifica puntuale disamina in ordine a ciascuna delle censure stesse; diversamente opinando, verrebbe frustrata l'evidenziata ratio della norma imponendosi un dispendio d'attività giurisdizionale superflua, atteso l'apparente disinteresse della parte, con negativi riflessi anche sulla durata del singolo procedimento e sui tempi di trattazione degli altri procedimenti che siano stati, invece, correttamente coltivati. Nel senso indicato si sono pronunziate, esplicitamente, Cass. 26.4.05 n. 8681, 11.5.01 n. 6549 e 2.2.98 n. 1003 ed in tal senso è il più recente costante indirizzo di questa Sezione con decisioni in corso di pubblicazione, oltreché, implicitamente, Cass. 15.3.01 n. 3763 in motivazione, ma, ove si vadano ad esaminare le motivazioni di altre decisioni, le meno esplicite massime delle quali sembrerebbero avallare la tesi per cui il giudice dovrebbe rendere nell'ordinanza una motivazione completa ed esaustiva sul punto che ne occupa, ci si avvede che trattavasi, in realtà, di casi nei quali il giudice o s'era limitato a constatare l'assenza dell'opponente omettendo del tutto la menzione dell'avvenuta valutazione in ordine alla mancanza d'una documentata manifesta illegittimità del provvedimento impugnato (Cass. 25.8.04 n. 16846, 30.8.02 n. 12716, 18.5.00 n. 6466, 15.2.00 n. 1694, 25.6.99 n. 6571, 7.5.99 n. 4586), od aveva deciso su questioni diverse da quelle effettivamente dedotte e documentate dall'opponente (Cass. 26.8.04 n. 16990), od ancora aveva convalidato il provvedimento impugnato nonostante la fondatezza ex actis dell'opposizione fosse lapalissiana ed il giudice non ne avesse tenuto conto (caso particolare esaminato da Cass. 8. 9.97 n. 8738). Nel caso in esame, il giudice a quo ha esplicitamente affermato nell'ordinanza, anzi di disporre la convalida, che "al ricorso non risulta allegato alcun documento dal quale appaia l'illegittimità del provvedimento impugnato", onde, contrariamente all'opinione del ricorrente, il necessario momento valutativo risulta aver avuto luogo, dacchè il giudice, con apprezzamento discrezionale insindacabile in questa sede, ha ravvisato nella documentazione depositata una prova inidonea; ne consegue che indebitamente viene chiesto a questa Corte di controllare l'esattezza di tale affermazione. Le censure sviluppate nell'opposizione avrebbero implicato, d'altra parte, onde essere positivamente valutate, lo svolgimento d'un'adeguata istruttoria, mentre la sola documentazione allegata dall'opponente non era idonea, per la sua provenienza unilaterale, ad inficiare la fede, privilegiata ex art. 2700 CC, degli accertamenti effettuati e verbalizzati dagli agenti. Il ricorso va, dunque, respinto. Parte intimata non avendo svolto attività difensiva, non v'ha luogo a pronunzia sulle spese. P.Q.M. La Corte respinge il ricorso.
6. Mancata comparizione alla udienza successiva alla prima
Cass. Civ., n. 5290/2005 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In data 28.05.00 i Carabinieri della Compagnia di Ag. contestavano a Ri. c. Fe., alla guida di un'autovettura Au., la violazione dell'art. 186, secondo comma C.d.S. in quanto in presunto stato di ebbrezza. A seguito di tale accertamento, con ordinanza resa dal Prefetto di Agrigento in data 06.06.00 al Ri. c. Fe. veniva dapprima ritirata e quindi sospesa la patente di guida. Con ricorso del 14.07.00 Ri. c. Fe. chiedeva che il Giudice di Pace di Agrigento annullasse tale ordinanza ed il verbale di contestazione redatto dai Carabinieri della Compagnia di Ag., deducendone l'illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere, nonché protestando la propria estraneità ai fatti. Con sentenza del 14.03.01 e 19.04.01 il Giudice di Pace di Agrigento respingeva l'opposizione. Contro la sentenza del Giudice di Pace Ri. c. Fe. ha proposto ricorso sulla base di quattro motivi. La parte intimata non ha svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 23, settimo comma della L. 27.11.81, n. 689. in relazione all'art. 360, n. 4 c.p.c. in quanto il Giudice di Pace all'udienza del 06.03.01 ha trattato la causa e l'ha decisa nonostante l'assenza di entrambe le parti. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione di legge, in relazione all'art. 360, n. 5 c.p.c. per avere il Giudice di Pace omesso di pronunciare alla richiesta di ammissione di prova per testi che Ri. c. Fe. aveva dedotto all'udienza del 21.12.00, prova il cui espletamento avrebbe potuto avere effetti decisivi ai fini di una diversa soluzione della controversia. Con il terzo motivo il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 186, secondo comma D.Lgs. 30.04.92, n. 385 in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c. avendo il Giudice di Pace trascurato di considerare che la sanzione accessoria della sospensione della patente connessa alla guida in stato di ebbrezza presuppone l'accertamento penale del fatto illecito. Con il quarto motivo il ricorrente ha infine dedotto violazione e false applicazione dell'art. 186 D.Lgs. 30.04.92, n. 285, in relazione all'art. 379 D.P.R. 16.12.92, n. 495 nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c. in quanto l'accertamento effettuato dai Carabinieri di Ag., e la susseguente ordinanza di sospensione della patente comminata dal Prefetto di Agrigento, sarebbero assolutamente illegittime per mancata osservanza della normativa in tema di contestazione della contravvenzione di guida sotto l'effetto dell'alcool. Il primo motivo di ricorso è fondato. E' noto infatti che l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa, di cui agli artt. 22 e 23 della L. 24.11.81 n. 689, introduce un giudizio che - per quanto non espressamente previsto in tali norme - è disciplinato dalle regole proprio del processo civile di cognizione (cfr., tra le altre, Cass. 10.04.03 n. 4914, Cass. 15.11.01, n. 14238). Ne consegue che, in caso di mancata comparizione delle parti ad un'udienza successiva alla prima, il giudice non può convalidare l'ordinanza - ingiunzione e, più in generale, deve astenersi dal pronunciare nel merito, essendo invece tenuto ad applicare la norma dettata dall'art. 309 c.p.c. (Cass. 04.06.96, n. 5123). Poiché nel caso in esame il Giudice di Pace, violando tale principio, ha trattenuto in decisione la causa benché nessuna delle parti fosse comparsa all'udienza in cui avrebbero dovuto essere precisate le conclusioni, ne consegue che - in accoglimento del primo motivo, e con assorbimento degli altri - la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio al Giudice di Pace di Agrigento in persona di altro magistrato, anche ai fini delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. la Corte accoglie il primo di ricorso. dichiarando assorbiti gli altri; in relazione al motivo accolto, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Giudice di Pace di Agrigento, in persona di altro magistrato, anche a fini delle spese del giudizio di legittimità.
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