PERICOLI OCCULTI E PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE:

UNA PROPOSTA PER LA GIUNTA DEL COMUNE DI ROMA

7 luglio 2008

 

 

                 Le pagine che seguono sono state essenzialmente elaborate da questo Ufficio legale per raggiungere due finalità specifiche:

(i) sensibilizzare le Istituzioni capitoline nei confronti del sentito problema dei cd. pericoli occulti, ovverosia quelle particolari insidie che si celano nella rete stradale del Comune di Roma e che ogni anno sono responsabili della verificazione di molteplici incidenti di cui sono vittime, perdendo in taluni casi anche la vita, gli utenti della strada (nella specie: pedoni, automobilisti, motociclisti e ciclisti);

(ii) fornire alle predette Istituzioni una possibile soluzione al problema dei pericoli occulti, che trova fondamento, come a breve vedremo, nel contemporaneo utilizzo di due misure, la prima fondata sull’utilizzo di uno schema giuridico recentemente introdotto dal nostro legislatore in materia societaria, la seconda basata sul diretto coinvolgimento e la richiesta di cooperazione di tutti gli utenti della strada.

                 Procediamo con ordine. Nella prima parte di questo memorandum si inizierà prendendo le mosse dapprima dalla situazione attuale in cui versa il Comune di Roma in tema di pericoli occulti, per poi passare a delineare il modo in cui fino ad oggi il problema dei pericoli occulti è stato affrontato (e cercato di risolvere) dal Comune di Roma e come lo stesso è sentito dalla Giurisprudenza di merito del nostro Tribunale, che è chiamata in appositi contenziosi a giudicare – su domanda di un soggetto danneggiato - l’operato del Comune e delle imprese che hanno in affidamento il sevizio di manutenzione (e in taluni casi di sorveglianza) di specifici tratti della rete stradale urbana.

                 Nella seconda parte saranno invece oggetto di approfondimento le due misure consigliate da codesto Ufficio legale per dare una soluzione al problema dei pericoli occulti nella città di Roma.

 

PARTE I

 

1. Pericoli occulti: la situazione attuale in cui versa la città di Roma

                 Per impostare e sviluppare in modo corretto la proposta che in questa sede si vuole portare alla attenzione delle Istituzioni capitoline è bene prendere le mosse dalla situazione attuale in cui versa la città di Roma in tema di pericoli occulti.

                 Abbiamo in precedenza fornito una definizione di massima di pericoli occulti, ponendo l’accento su tutte quelle situazioni di insidia o pericolo presenti e celate nella rete stradale della nostra città dalle quali può derivare un danno per l’utente che impegna quotidianamente dette strade, nonché i manufatti accessori alle stesse (si pensi ad esempio ai marciapiedi).

                 Entrando ora più nello specifico, occorre precisare che queste situazioni di insidia o pericolo sono molteplici e possono essere rappresentate a mero titolo esemplificativo:

- da un cordolo di marciapiede non correttamente saldato al manto stradale,

- dalla presenza di sostanze oleose presenti sulla sede stradale (il più delle volte dovute alla perdita dei serbatoi di autoveicoli che impegnano le strade),

- dalla esistenza di buche (e in taluni casi delle vere e proprie voragini) aperte sui marciapiedi o sul manto stradale,

- dalla presenza sul manto stradale di brecciolino (il più delle volte residuo di precedenti lavori di ripristino e manutenzione di un dato tratto stradale da parte di una impresa appaltatrice),

- dal manto stradale sconnesso e dalla presenza di avvallamenti,

- dalle radici sporgenti sui marciapiedi,

- dalla presenza di massi o sampietrini sul manto stradale,

- dalla presenza di lastre di ghiaccio sulla sede stradale,

- dalla presenza di un tombino rialzato insistente sulla sede stradale, e

- dalla presenza di sostanze scivolose in un mercato comunale.

                 Sono tutte situazioni di insidia e pericolo in grado di mettere a repentaglio la sicurezza e l’incolumità degli utenti della strada. E’ un problema che si può toccare con mano; ce ne rendiamo conto ogni giorno che passa allorquando sentiamo discorrere sui media di “giungla cittadina” o della verificazione di sinistri in cui hanno perso la vita o sono rimaste gravemente ferite delle persone o, più semplicemente allorquando circoliamo con i nostri mezzi per le strade della città e abbiamo una cognizione diretta dello stato di indubbio degrado in cui versano questi beni di proprietà comunale.

                 Ovviamente il discorso non sarebbe completo ove si omettesse di ricordare che la rete stradale che interessa il Comune di Roma è molto vasta; si parla, infatti di oltre seimila chilometri di rete stradale. Per rendersi conto della misura a cui abbiamo poc’anzi fatto riferimento è sufficiente riportare una tabella in cui è riprodotto il grafo della rete stradale del Comune di Roma (Fonte: www.comune.roma.it).

 

 

                 Questa vastità di territorio da tenere sotto controllo e sul quale vigilare in modo proficuo al fine di assicurare una pronta e veloce manutenzione e sorveglianza delle strade, evitando in tal modo l’insorgere di situazioni di danno per gli utenti,i ha condotto negli anni il Comune di Roma a ricercare e implementare delle soluzioni per risolvere il problema.

 

2. I rimedi che ad oggi sono stati adottati dal Comune di Roma per contrastare il fenomeno dei pericoli occulti

                 Non potendo da solo assicurare un controllo ed una sorveglianza completa su una rete stradale così vasta, il Comune di Roma si è visto costretto ad esternalizzare questa attività, affidando la manutenzione e la sorveglianza della rete stradale ad alcune imprese.

                 Più segnatamente, il Comune di Roma ha stipulato dei contratti di appalto di opere pubbliche con ciascuna delle imprese selezionate (si ricorda che dal 2006 vi è un maxiappalto a favore della Romeo S.p.A. per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade capitoline). Prescindendo da questo maxiappalto in cui è attualmente in corso una verifica per stabilire la sua validità ed efficacia, i contratti che sono stati stipulati prima di tale data hanno ad oggetto lo svolgimento della attività di sorveglianza e manutenzione delle strade e dei manufatti stradali, nonché (in taluni casi) del pronto intervento per la rimozione dalle strade delle situazioni di pericolo per l’incolumità degli utenti. L’intervento da parte dell’impresa appaltatrice può avvenire – a seconda della previsione contrattuale – motu proprio oppure su istanza di determinati organi del Comune di Roma espressamente individuati in contratto.

                 L’attività che viene richiesta a ciascuna impresa è espressamente definita in contratto (si pensi all’impegno di rimuovere dalla sede stradale a mero titolo esemplificativo aghi di pino, sostanze oleose, terra, detriti, fango e ghiaccio) ed è limitata ad un settore ben preciso della città che può coincidere, a seconda dei casi, con un intero dato municipio o parte dello stesso o con una o più determinate strade della città. L’attività che si richiede all’impresa ha una durata prestabilita in contratto e che coincide con la durata del contratto di appalto (durata che potrà essere semestrale, annuale, biennale e via dicendo).

                 Particolare attenzione nel capitolato speciale di appalto è data alla garanzia che l’impresa appaltatrice rilascia in favore del Comune di Roma, impegnandosi a manlevare tale ente nel caso di condanna da parte della Autorità giudiziaria al risarcimento del danno in favore dell’utente della strada danneggiato dal mancato esercizio della attività di sorveglianza o manutenzione o dal tardivo pronto intervento per la rimozione dei pericoli occulti affidato alla impresa appaltatrice.

                 E’ opportuno precisare che questo sistema di manleva viene in qualche modo a tutelare le ragioni del Comune di Roma allorquando il Giudice ravvisi l’esistenza dei presupposti per la sua operatività. Accadrà così che, nonostante la condanna del Comune di Roma, il risarcimento del danno dovrà essere liquidato dalla impresa appaltatrice.

                 Quanto detto apre la strada ad un altro tema che occorre affrontare prima di procedere a delineare le soluzioni che si intendono sottoporre alle Istituzioni capitoline con il presente memorandum: quello del contenzioso pendente avanti l’Autorità giudiziaria che ha ad oggetto principalmente il risarcimento del danno per insidia o trabocchetto (art. 2043 c.c.) e per responsabilità da cose in custodia (art. 2051 c.c.).

 

3. Il contenzioso pendente avanti l’Autorità giudiziaria in materia di giudizi per insidia o trabocchetto e responsabilità da cose in custodia

                 In primo luogo, è bene comprendere come si svolge questa tipologia di contenzioso che viene a pendere avanti l’Autorità giudiziaria (in via esemplificativa il Tribunale). L’esemplificazione di un caso può essere d’aiuto per la migliore comprensione di quanto ci accingiamo a dire.

                 Abbiamo un soggetto presunto danneggiato che con atto di citazione espone al giudice adito che in una determinata data e ora del giorno, alla guida del proprio ciclomotore, percorreva una via sita nel Comune di Roma quando giunto all’altezza di un dato civico cadeva in un cavo stradale aperto e non richiuso. Viene precisato che detto cavo non era segnalato e non era visibile in modo alcuno, stante la carenza di illuminazione pubblica della strada. Riferisce che, a seguito della caduta, subiva lesioni fisiche e danni al proprio mezzo. Cita, quindi, in giudizio il Comune di Roma, chiedendo l’integrale ristoro dei danni subiti.

                 Si costituisce in giudizio il Comune di Roma, opponendosi all’avversa domanda e chiedendo di essere autorizzati alla chiamata in causa dell’Impresa appaltatrice Beta – in forza di contratto di appalto depositato in atti. Si costituisce poi in giudizio anche la società Beta (ove decida di non rimanere contumace), concludendo per il rigetto delle avverse domande e chiamando a sua volta in garanzia la Compagnia di assicurazioni Zeta, che, costituitasi eccepisce l’inoperatività, nel caso di specie, della polizza stipulata con la chiamante in causa.

                 Il giudizio è ora perfetto; tutte le parti sono poste in condizione di esercitare le proprie difese. Seguirà, secondo un certo numero di udienze, l’attività istruttoria eventualmente ritenuta opportuna da svolgere secondo il giudicante (la prova testimoniale, l’interrogatorio formale delle parti e la consulenza tecnica d’ufficio) e si giunge alla decisione della controversia con sentenza.

                 La decisione della controversia tiene conto, oltre che dei fatti di causa e delle risultanze istruttorie, anche degli orientamenti che la Suprema Corte di cassazione ha avuto modo di esprimere negli anni precedenti in giudizi aventi il medesimo oggetto.

                 Si riporta per opportuna conoscenza di chi legge il testo di una recente pronuncia della Corte di cassazione che ha il pregio di evidenziare quelli che allo stato sono gli orientamenti concernenti la responsabilità della Pubblica amministrazione per i danni patiti dall’utente per l’utilizzo dei beni demaniali (per intenderci le strade, i marciapiedi ed i manufatti).

 

Corte di Cassazione, Sez. III, 08.03.2007, n. 5309

Danno derivante da caduta in una buca presente sul manto stradale

Motivi della decisione

[Omissis]

2. Ritiene questa Corte che il motivo sia fondato e che lo stesso vada accolto.

Osserva questa Corte che esistono tre orientamenti giurisprudenziali in merito alla responsabilità della P.A. per i danni subiti dall'utente conseguenti all'utilizzo dì beni demaniali e, segnatamente, per quelli conseguenti ad omessa od insufficiente manutenzione di strade pubbliche.

Secondo l'orientamento predominante questa tutela è esclusivamente quella predisposta dall'art. 2043 c.c.

Si osserva, infatti, che la p. a, incontra nell'esercizio del suo potere discrezionale anche nella vigilanza e controllo dei beni di natura demaniale, limiti derivanti dalle norme di legge o di regolamento, nonché dalle norme tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza, ed in particolare dalla norma primaria e fondamentale del neminem laedere (art. 2043 c.c.), in applicazione della quale essa è tenuta a far sì che il bene demaniale non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, che dia luogo al ed. trabocchetto o insidia stradale.

Sussiste l'insidia, fondamento della responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c., della p.a. per danni riportati dall'utente stradale, allorché essa non sia visibile o almeno prevedibile (26/05/2004, n. 10132; Cass. 22. 4. 1999, n. 3991; Cass. 28. 7. 1997, n. 7062; Cass. 20. 8. 1997, n. 7742; Cass. 16. 6. 1998, n. 5989 e molte altre).

3. Un orientamento minoritario, invece, riconduce la responsabilità della p. a., proprietaria di una strada pubblica, per danni subiti dall'utente di detta strada, alla disciplina di cui all'art. 2051 c.c., assumendo che la p. a., quale custode di detta strada, per escludere la responsabilità che su di essa fa capo a norma dell'art. 2051 c.c., deve provare che il danno sì è verificato per caso fortuito, non ravvisabile come conseguenza della mancanza di prova da parte del danneggiato dell'esistenza dell'insidia, che questi, invece, non deve provare, così come non ha l'onere di provare la condotta commissiva o omissiva del custode, essendo sufficiente che provi l'evento danno ed il nesso di causalità con la cosa (Cass. 22. 4. 1998, n. 4070; Cass. 20. 11. 1998, n. 11749; Cass. 21. 5. 1996, n. 4673; Cass. 3 giugno 1982 n. 3392, 27 gennaio 1988 n. 723).

In particolare dalla proprietà pubblica del Comune sulle strade poste all'interno dell'abitato (art. 16 lett. b della legge 20 marzo 1865 n. 2248, allegato F) discende non solo l'obbligo dell'Ente alla manutenzione, come stabilito dall'art. 5 del R. D. 15 novembre 1923 n. 2056, ma anche quello della custodia con conseguente operatività, nei confronti dell'Ente stesso, della presunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.

Per danni causati da beni demaniali, è fortemente sostenuto in dottrina - sul rilievo che, essendo la p. a. custode dei beni demaniali, tra cui le strade - che il ritenere non applicabile alla stessa per tale categorie dei beni la responsabilità da custodia, ma solo quella ex art. 2043 c.c., costituirebbe un ingiustificato privilegio e, di riflesso, in un ingiustificato deteriore trattamento per gli utenti danneggiati.

4. Un orientamento intermedio, che è andato sempre più sviluppandosi negli ultimi tempi, ritiene che l'art. 2051 c.c., in tema di presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia - in realtà -trova applicazione nei confronti della pubblica amministrazione, con riguardo ai beni demaniali, esclusivamente qualora tali beni non siano oggetto dì un uso generale e diretto da parte dei terzi, ma vengano utilizzati dall'amministrazione medesima in situazione tale da rendere possibile un concreto controllo ed una vigilanza idonea ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo (Cass. 30 ottobre 1984 n. 5567), ovvero, ancora, qualora trattisi di beni demaniali o patrimoniali che per la loro limitata estensione territoriale consentano una adeguata attività di vigilanza sulle stesse (Cass. 5. 8. 2005, n. 16675; Cass. n. 11446 del 4 2003; Cass. 1. 12. 2004, n. 22592; Cass. 15/01/2003, n. 488; Cass. 13. 1. 2003, n. 298; Cass. 23/07/2003, n. 11446).

 

                 Segue una recentissima pronuncia della Suprema Corte di cassazione che ha avuto modo di affermare come la responsabilità per i danni provocati da cose in custodia trova applicazione anche in relazione ai beni demaniali. Più in particolare, il difetto costruttivo del piano stradale, consistente in un rilevante dislivello fra le lastre di copertura, è da ritenere causa strutturale, quindi fonte di responsabilità da cose in custodia, ove abbia in concreto creato inciampo e provocato la caduta di un passante. Il caso è interessante in quanto riguarda proprio il Comune di Roma (fonte: www.altalex.com).

 

Corte di cassazione, sez. III civile, sentenza 23 aprile - 6 giugno 2008, n. 15042

Svolgimento del processo

Con atto di citazione, notificato il 28.1.1999, C.B. ha convenuto davanti al giudice di pace il Comune di Roma, per sentirlo condannare al risarcimento dei danni conseguenti ad una caduta occorsale il *****, verso le ore 20, mentre camminava lungo la via *****. A causa della scarsa illuminazione, non si era avveduta di una sconnessione fra le lastre in travertino di copertura del marciapiede; vi aveva inciampato ed era caduta a terra, riportando la lesione del V metatarso del piede sinistro. Il danno è stato quantificato in Euro 2.582,28.

Il Comune ha resistito alla domanda, contestando ogni responsabilità e chiedendo di chiamare in causa la s.r.l. Ediltecnica, che gestiva in appalto la manutenzione della strada. L'Ediltecnica è stata effettivamente citata ed è rimasta contumace.

Con sentenza n. 950 del 2001 il giudice di pace ha respinto la domanda attrice ed ha compensato fra le parti le spese di causa.

Proposto appello dalla B., il Comune di Roma si è costituito, proponendo appello incidentale condizionato nei confronti della Ediltecnica. Quest'ultima ha resistito alla domanda. chiedendo di essere estromessa dal giudizio ed, in subordine, di essere rimessa in termini per poter produrre documenti e chiamare in garanzia il suo assicuratore.

Con sentenza 17-19 maggio 2004 n. 15909 il Tribunale di Roma ha respinto l'appello principale, condannando l'appellante al pagamento delle spese del grado in favore Comune di Roma.

Con atto notificato il 17.12.2004 la B. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza, notificatale il 19.10.2004, affidandone l'accoglimento a tre motivi.

Resistono con separati controricorsi il Comune di Roma e la s.r.l. Ediltecnica, ognuno dei quali propone ricorso incidentale condizionato.

Il Comune di Roma ha depositato memoria.

Motivi della decisione

Va preliminarmente disposta la riunione dei tre ricorsi (art. 335 cod. proc. civ.).

1.- La Corte di appello ha escluso la responsabilità del Comune ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., con la motivazione che la norma non è applicabile ai beni demaniali, qualora la loro estensione territoriale sia tale da non consentire una vigilanza ed un controllo idonei ad evitare l'insorgere di situazioni di pericolo; che poteva configurarsi una responsabilità del Comune solo ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., ma che nella specie non ne ricorrevano i presupposti., in quanto la sconnessione della copertura del marciapiede - trovandosi proprio davanti alla casa della danneggiata - avrebbe dovuto essere ben nota alla stessa, sì che non costituiva un'insidia.

2.- Con il primo motivo - deducendo violazione dell'art. 2051 e illogica, contraddittoria e insufficiente motivazione - la ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia escluso l'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ. in termini apodittici, senza accertare se ricorressero le condizioni a cui la giurisprudenza subordina il venir meno della responsabilità per custodia, in relazione ai beni demaniali: senza accertare, in particolare, se il marciapiede in oggetto, per la sua collocazione ed estensione, fosse effettivamente non suscettibile di continuo e completo controllo ad opera dell'ente proprietario, sì da prevenire incidenti quale quello verificatosi. Assume il ricorrente che si tratta di strada situata in centro abitato, che il Comune ben poteva sorvegliare e mantenere in buone condizioni: di ciò il Comune stesso era ben consapevole, avendo affidato ad apposita impresa, cioè alla s.r.l. Ediltecnica, l'incarico della manutenzione.

3 . - Con il secondo motivo - deducendo violazione dell'art. 2043 cod. civ., nonché omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia - la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che la situazione oggettiva del marciapiede non configurava un'insidia, imprevedibile e inevitabile dall'utente.

Assume che l'anomalo dislivello del piano stradale manifesta un difetto di manutenzione che di per sé costituisce colpa e che, a fronte di tali specifiche manifestazioni di incuria non occorre la dimostrazione di ulteriori negligenze al fine di addebitare la responsabilità all'ente tenuto alla manutenzione.

4 . - Con il terzo motivo la ricorrente denuncia omessa o insufficiente motivazione sulle circostanze relative ai fatti di causa, per avere la sentenza impugnata trascurato di considerare le circostanze emerse dall'istruttoria che dimostrano la responsabilità del Comune, quali quella - ammessa anche dal Tribunale, nella sentenza di primo grado - che la zona era poco illuminata, che altre persone camminavano davanti alla B. , impedendole di vedere la strada, restando irrilevante il fatto che l'anomalia della superficie stradale si trovasse in corrispondenza dell'abitazione della danneggiata.

5.- I tre motivi - che possono essere congiuntamente esaminati, perché connessi - sono fondati, nei termini che seguono.

5.1.- Appare in termini, in primo luogo, la censura della ricorrente circa l'assenza di motivazione sulle obiettive condizioni del luogo ove si è verificato l'incidente.

Il giudice di appello ha effettivamente escluso in modo aprioristico l'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ. ai beni demaniali, laddove la giurisprudenza ha chiarito che occorre valutare caso per caso se - in relazione all'estensione territoriale e alle modalità d'uso del bene - sia o meno possibile un continuo ed efficace controllo, ad opera dell'ente pubblico, idoneo ad impedire l'insorgere di cause di pericolo per gli utenti. (Cfr., Cass. civ. 27 dicembre 1995 n. 13114; Casso civ. Sez. Un. 5 settembre 1997 n. 8588, con in-terpretazione avallata da Corte cost. 10 maggio 1999 n. 156; Casso civ., Sez. 3, 23 luglio 2003 n. 11446, in un caso simile a quello di specie, di caduta di una passante, sulla strada centrale di una città; Casso civ., Sez. 3. 5 agosto 2005 n. 16576; Casso civ., Sez. 3, 26 novembre 2007 n. 24617).

Si è specificato, altresì, che l'onere di fornire la prova delle circostanze che escludono la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. è a carico dell'amministrazione interessata, gravando sul danneggiato solo l'onere di dimostrare il nesso causale fra la situazione del bene ed il verificarsi del danno (Cass. civ., Sez. 3, 1 ottobre 2004 n. 19653).

I suddetti principi esprimono, nella sostanza, i peculiari criteri di imputazione della responsabilità per danno da cose in custodia, che debbono essere adottati in relazione ai beni demaniali.

Ed invero, il custode di beni privati risponde og-gettivamente dei danni provocati dal modo di essere e di operare del bene, sia in virtù del tradizionale principio "cuius commoda eius incommoda" (per cui chi utilizzi la cosa nel proprio interesse è tenuto anche a sopportarne i rischi); sia anche in considerazione del fatto che il privato ha il potere di escludere i terzi dall'uso del bene, e così di circoscrivere i possibili rischi di danni provenienti dai comportamenti altrui.

Per contro, il custode del bene demaniale destinato all'uso pubblico è esposto a fattori di rischio molteplici, imprevedibili e potenzialmente indeterminati, a causa dei comportamenti più o meno civili, corretti e avveduti degli innumerevoli utilizzatori, che egli non può escludere dall'uso del bene e di cui solo entro certi limiti può sorvegliare le azioni.

La responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 cod. civ. - pur in linea di principio innegabile - presenta pertanto un problema di delimitazione dei rischi di cui far carico all'ente gestore e "custode", la cui soluzione va ricercata in principi non sempre coincidenti con quelli che valgono per i privati.

Le peculiarità vanno individuate non solo e non tanto nell'estensione territoriale del bene e nelle concrete possibilità di vigilanza su si esso e sul comportamento degli utenti, di cui alle citate massime giurisprudenziali, quanto piuttosto nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno: secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode (quali, in materia di strade, l'usura o il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole, ecc.) , o che si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione (perdita d'olio ad opera del veicolo di passaggio; abbandono di vetri rotti, ferri arrugginiti, rifiuti tossici od altri agenti offensivi).

Nel primo caso è agevole individuare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza.

Nel secondo caso l'emergere dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo.

I principi giurisprudenziali enunciati in precedenza stanno ad indicare, per l'appunto, la necessità di addossare al custode solo i rischi di cui egli possa essere chiamato a rispondere - tenuto conto della natura del bene e della causa del danno - sulla base dei doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione.

Sotto il profilo sistematico la suddetta selezione dei. rischi va compiuta - più che delimitando in astratto l'applicabilità dell'art. 2051 cod. civ. in relazione al carattere demaniale del bene - tramite una più ampia ed elastica applicazione della nozione di caso fortuito.

Con riguardo ai beni demaniali, cioè, si presenterà presumibilmente più spesso l'occasione di qualificare come fortuito il fattore di pericolo creato occasionalmente da terzi, che abbia esplicato le sue potenzialità offensive prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode.

L'impostazione risulta in linea, fra l'altro, con il principio giurisprudenziale sopra richiamato, per cui l'onere di fornire la prova delle circostanze idonee ad esimere dalla responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. grava sul l'ente pubblico (Cass. civ., Sez. 3, 1 ottobre 2004 n. 19653). Tale infatti è il principio in vigore con riguardo alla prova del caso fortuito.

Nel caso di specie, la causa dell'incidente occorso alla B. è indubbiamente ravvisabile in un difetto strutturale della strada di proprietà del Comune di Roma - consistente nel disassamento del fondo stradale difetto integrante un vizio costruttivo, indipendente dalle altrui modalità di uso, di cui l'ente territoriale non poteva ignorare l'esistenza e che avrebbe dovuto eliminare.

In virtù dei principi enunciati, pertanto, la Corte di appello avrebbe dovuto applicare l'art. 2051 cod. civ., essendo incontestato in fatto che la B. sia caduta proprio per avere inciampato contro il dislivello del piano stradale.

Né il giudice di appello ha dedotto - a fondamento della sentenza di assoluzione - la circostanza che il difetto fosse impercettibile, o comunque lieve, o comunque tale da non giustificare il prodursi dell'evento se non in presenza di una colposa disattenzione della stessa danneggiata.

5.2.- Ogni altra censura della ricorrente è da ritenere assorbita.

6.- Con l'unico motivo del ricorso incidentale condizionato il Comune di Roma ripropone in questa sede la sua domanda di manleva nei confronti della s.r.l. Ediltecnica.

La censura è inammissibile, trattandosi di questione non esaminata e non decisa in appello, perché ritenuta assorbita a seguito del rigetto delle domande risarcitorie della B. .

Non vi è quindi pronuncia del giudice di appello, di cui questa Corte possa essere chiamata a valutare la legittimità.

7.- Per le stesse ragioni va dichiarato inammissibile il ricorso incidentale condizionato della Ediltecnica, che pure ripropone una questione (nullità dell'atto di chiamata in causa in primo grado della stessa Ediltecnical, su cui il Tribunale ha ritenuto superfluo pronunciare, essendo state respinte le domande proposte dalla B. contro il Comune.

Le parti interessate potranno far valere davanti al giudice di rinvio tutte le domande ed eccezioni a suo tempo proposte in appello.

8.- In accoglimento del ricorso principale, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione, affinché decida la controversia uniformandosi ai seguenti principi di diritto:

"La responsabilità per i danni provocati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 cod. civ., trova applicazione anche in relazione ai beni demaniali.

Essendo tuttavia detti beni particolarmente esposti a fattori di rischio non prevedibili e non controllabili dal custode, perché determinati dai comportamenti del pubblico indiscriminato degli utenti - che il custode non può escludere dall'uso del bene e di cui solo entro certi limiti può sorvegliare le azioni - il caso fortuito idoneo ad esimere da responsabilità il custode di beni demaniali va individuato in base a criteri più ampi ed elastici di quelli che valgono per i beni privati.

Esso va individuato, in particolare, nei casi in cui la causa elle ha provocato il danno non sia strutturale e intrinseca al modo di essere del bene, ma sia derivata da comportamenti estemporanei di terzi, non immediatamente conoscibili o eliminabili dal custode, neppure con la più diligente attività di manutenzione.

Il difetto costruttivo del piano stradale, consistente in un rilevante dislivello fra le lastre di copertura, è da ritenere causa strutturale, quindi fonte di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. , ove abbia in concreto creato inciampo e provocato la caduta di un passante".

"Anche nei casi in oggetto, la prova delle circostanze idonee ad esimere da responsabilità, quali caso fortuito, deve essere fornita dal custode del bene demaniale, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ.".

P.Q.M.

La Corte di cassazione, riuniti i ricorsi, accoglie il principale dichiara inammissibili i ricorsi incidentali condizionati. Cassa e rinvia al Tribunale di Roma, in diversa composizione, che deciderà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

 

                 Precisato ciò, non rimane che vedere come il Tribunale Civile di Roma in questi anni ha trattato il contenzioso in materia di insidia o trabocchetto e/o per responsabilità da cose in custodia posto alla sua attenzione ad opera degli utenti della strada danneggiati dall’utilizzo di beni demaniali (Per una ricognizione in materia si invita a consultare E. Adducci, Pubblica amministrazione e pericoli occulti, Roma, 2008). E’, comunque da precisare che quella che segue è una casistica assolutamente non vincolante e che non si sostituisce all’accertamento dei fatti e alla peculiarità di ciascun caso che viene posto alla attenzione (e decisione) della Autorità giudiziaria.

                 E’ possibile evidenziare come in questi ultimi anni è stata fatta applicazione della norma di cui all’art. 2043 c.c. (accogliendo la domanda risarcitoria avanzata dal soggetto danneggiato avendo questi provato i due elementi che caratterizzano l’insidia: la sua non prevedibilità e non visibilità) nei casi che qui di seguito sono elencati:

1. Cordolo del marciapiede non saldato al manto stradale

2. Macchia d’olio presente sul manto stradale

3. Perdita macchia d’olio da parte del veicolo che precede

4. Cavo aperto sul manto stradale

5. Impianti semaforici posti in un incrocio stradale facenti entrambi luce verde

6. Buca presente sul marciapiede

7. Brecciolino presente sul manto stradale

Manto stradale sconnesso

                 Mentre è stata ritenuta applicabile da questo Tribunale la fattispecie di responsabilità di cui all’art. 2051 c.c. (accogliendo la domanda risarcitoria avanzata dal soggetto danneggiato) nei casi che seguono:

1. Macchia d’olio presente sul pavimento di un ufficio comunale

2. Perdita di aderenza della scala metallica in un cimitero comunale

3. Buca presente sul marciapiede di una Università

4. Danno a minore causato dalla rottura di un gioco in un parco pubblico

Distacco di un gradino in una scala di un municipio

 

4. L’approccio della nuova Giunta comunale per la soluzione del problema dei pericoli occulti

                 Si tratta di un risanamento delle strade della città di Roma per il tramite di un Piano di manutenzione straordinaria.

                 In questa sede è sufficiente riportare alla attenzione di chi legge quanto pubblicato sul sito web del Comune di Roma nei primi giorni di luglio 2008: “Sicurezza, fruibilità delle strade di Roma e informazione al cittadino. Questi gli obiettivi del Piano di manutenzione straordinaria delle strade che inizierà a partire dal 15 luglio. Si tratta di interventi che verranno realizzati in varie zone di Roma, con l'obiettivo di ristrutturare e risanare il patrimonio stradale esistente (marciapiedi, sedi carrabili, segnaletica, barriere di sicurezza, scolo delle acque, etc.) e risolvere, in tempi brevi, situazioni di particolare difficoltà.

                 Questione centrale, a Roma, il sampietrino. C'è chi lo ama, e chi lo detesta: da tempo è argomento del contendere di opposte fazioni. Ora, il piano straordinario di manutenzione delle strade romane presentato in Campidoglio dal sindaco Gianni Alemanno e dall'assessore ai Lavori pubblici Fabrizio Ghera, dà delle indicazioni precise, razionalizzandone l'uso. Si tratta infatti di lasciarli, o riposizionarli, nelle aree "di maggior valore storico-artistico" della città" e di eliminarli dalle aree che non rientrano in questo canone. Ma il sampietrino non è l'unico protagonista del piano straordinario. Ci sono altri 5 punti specifici nel Piano, che tocca con mano tutti i problemi della tormentata viabilità romana.

                 Si parte dall'informazione: è stato istituito il numero verde S.O.S. buche- 800 933 303 per dare ai cittadini la possibilità di segnalare situazioni critiche per interventi urgenti, con un call-center attivo 24 ore su 24. Così ogni cittadino, attraverso il numero della segnalazione rilasciata dal call center, potrà seguire l'iter della propria segnalazione sul sito web www.viabile.it che già è attivo.

                 Si passa poi alle radici (emergenza sempre presente nei dissesti del manto stradale), che si scinde in due settori d'intervento: i marciapiedi e le sedi carrabili. Il piano radici/marciapiedi si svilupperà nell'arco dei prossimi 6 mesi e riguarderà l'intervento in 54 strade, (tra cui Piazzale Clodio, Viale dell'Università, Lungotevere dei Fiorentini, Lungotevere Arnaldo da Brescia, Lungotevere Michelangelo, Piazza di Porta Maggiore, Via della Magliana, Corso Trieste), in cui è stato avviato un piano potatura e taglio alberature per consentire l'eliminazione delle radici e dei monconi dai marciapiedi, che saranno poi risistemati e resi agibili.

                 Per quanto riguarda le sedi carrabili, l'Amministrazione provvederà alla potatura e al taglio delle alberature sul ciglio stradale, per poi eliminare definitivamente i dossi/radici sulle strade principali, (si parla di Via Terme di Caracalla, Via Cristoforo Colombo (da Via di Porta Ardeatina fino ad Ostia), Via Nomentana e altre strade di grande viabilità).

                 Altro punto del piano riguarda le caditoie, ovvero le bocchette fognarie, quelle che si allagano spesso e volentieri -e infatti, nell'indagine preliminare sono stati individuati 390 casi di allagamento cronico- Il concessionario ha redatto già un primo elenco – 28 casi di assoluta priorità che saranno risolti nel corso del periodo estivo.

                 Altri punti del piano riguardano la segnaletica (si prevede il rifacimento ogni 6 mesi per quella orizzontale), e i sottoservizi. Con le aziende, Acea e Italgas e tutte le altre aziende di telecomunicazioni è stato concordato un piano di risanamento della rete delle antiche gallerie sotterranee che attualmente contengono cavi elettrici, cavi telefonici e tubazioni disposti in modo caotico. La necessità di ripristinare l'accessibilità in sicurezza al personale addetto alla manutenzione delle linee in galleria, ed anche l'importanza di riordinare la posizione dei sottoservizi per evitare possibili danni derivanti dai recenti episodi di incendio in galleria, hanno imposto un programma che prevedrà interventi nel sottosuolo per circa 23 km dei 110 km d gallerie di PP.SS. esistenti sotto le strade del centro storico.

                 L'intero piano straordinario di manutenzione riguarderà le circa 600 strade di Roma classificate come di "Grande Viabilità", la cui manutenzione spetta al Concessionario del servizio per un totale di circa 800 chilometri”.

 

 

 

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