Tema n. 8: Azione revocatoria ordinaria

 

 

Corte di cassazione, sez. I civile, del 10 agosto 2007, n. 16986

 

L'interesse del creditore ad agire in revocazione - e, quindi, l’"eventus damni" - deve essere valutato "ex ante", con riferimento cioè al momento del venire in essere dell'atto di disposizione che si assume lesivo delle garanzie dei creditori. In particolare, per l'integrazione dell'elemento oggettivo dell'"eventus damni" non è necessario che l'atto dispositivo abbia determinato maggiore difficoltà o incertezza nell'esazione del credito, essendo - invece - sufficiente che tale atto abbia determinato maggiore difficoltà o incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo. Maggiore difficoltà o incertezza che vanno valutati alla data dell'atto dispositivo e non a quella futura dell'effettiva realizzazione del creditore dell'attore in revocazione” (in Guida al diritto 2007, 40, 101).

 

 

Corte di cassazione, sez. II civile, del 14 giugno 2007, n. 13972

 

L'azione revocatoria ordinaria ha la funzione di ricostruire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, che si prospetti compromessa dall'atto di disposizione da questi posto in essere; essa, pertanto, in caso di esito vittorioso, non travolge l'atto impugnato, con conseguente effetto restitutorio o recuperatorio del bene al patrimonio del debitore, ma ha l'effetto tipico di determinare l'inefficacia dell'atto stesso nei confronti del solo creditore, al fine di consentirgli di aggredire il bene con l'azione esecutiva qualora il proprio credito rimanga insoddisfatto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza della corte di appello che, nell'accogliere l'azione revocatoria avverso le donazioni compiute dal debitore in favore dei propri eredi legittimi, aveva ritenuto che i beni donati non fossero mai usciti dal suo patrimonio e che, pertanto, una volta aperta la sua successione, i donatari, mantenendone il possesso senza avvalersi del beneficio dell'inventario, avessero manifestato la volontà di accettare l'eredità).

L'azione revocatoria del danneggiato nei confronti degli atti di disposizione patrimoniale posti in essere dall'autore di un reato dopo la sua commissione non richiede necessariamente che si sia giunti ad una dichiarazione di colpevolezza in sede penale; pertanto, nel caso in cui il giudizio penale sia stato dichiarato estinto per morte del reo, tale azione può essere proseguita in sede civile nei confronti degli eredi dell'imputato”.

 

 

Corte di cassazione, sez. I civile, del 31 maggio 2007, n. 12770

 

Al fine della revocatoria degli atti dispositivi posti in essere dal debitore, l'art. 2901 c.c. richiede che essi si traducano in una menomazione del patrimonio del disponente, così da pregiudicare la facoltà del creditore di soddisfarsi sul medesimo, ma non esige, quale ulteriore requisito, anche l'impossibilità o difficoltà del creditore di conseguire "aliunde" la prestazione, avvalendosi di rapporti con soggetti diversi. Pertanto, nel caso di solidarietà passiva, inclusa quella discendente da fideiussione senza beneficio di escussione, l' "eventus damni" va accertato con esclusivo riferimento alla situazione patrimoniale del debitore convenuto con quella azione, non rilevando l'indagine sull'eventuale solvibilità dei coobbligati” (Guida al diritto 2007, 29, 74).

 

 

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