04-12-2007 - Prosegue in Senato l’esame dei disegni di legge in materia di riconoscimento giuridico delle unioni civili. Termine per gli emendamenti fissato al prossimo 15 gennaio 2008. Si riporta, qui di seguito, il testo integrale della proposta legislativa.

 

 

Casella di testo: Articolo 1
(Contratto di unione solidale)

1. Dopo il titolo XIV del libro I del codice civile, è inserito il seguente:
Titolo XV
Del contratto di unione solidale
455-bis. Contratto di unione solidale. L'unione solidale è un contratto concluso fra due persone, anche dello stesso sesso, per l'organizzazione della vita in comune.
Il contratto di unione non può essere stipulato, a pena di nullità:
1) da persona minore d'età;
2) da persona interdetta per infermità di mente;
3) da persona non libera di stato;
4) tra due persone che abbiano vincoli di parentela in linea retta o collaterale entro il secondo grado, o che siano vincolate da adozione, affiliazione, tutela, curatela o amministrazione di sostegno;
5) da persona condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra o sulla persona con la quale l'altra conviveva. Nel caso di persona rinviata a giudizio o sottoposta a misura cautelare la stipula è sospesa fino a quando non è pronunciata sentenza di scioglimento.
All'unione solidale si applicano le norme in materia di contratti di cui al capo II del libro IV, ivi comprese le cause di nullità previste dall'articolo 1418 e seguenti, nonché le disposizioni delle vigenti leggi speciali in materia di contratti.

455-ter. Stipulazione del contratto. Il contratto di unione solidale si stipula mediante dichiarazione congiunta davanti al giudice di pace o ad un notaio competente per il comune di residenza di uno dei due contraenti.
Qualora l'atto sia stipulato dal notaio, questi deve trasmetterlo entro dieci giorni all'ufficio del giudice di pace competente per territorio per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 455-quater.
La volontà di modificare un contratto di unione solidale in vigore deve essere espressamente e congiuntamente dichiarata da entrambi i contraenti davanti al giudice di pace o al notaio. L'atto che porta le modifiche deve essere unito al contratto originario.

455-quater. Registro dei contratti di unione solidale. I contratti di unione solidale sono trascritti in apposito registro presso l'ufficio del giudice di pace competente a cura del cancelliere entro il quindicesimo giorno successivo alla stipulazione del contratto stesso. Sullo stesso registro sono annotate le variazioni dei contratti di unione solidale.

445-quinquies. Unione solidale del cittadino all'estero. Il cittadino è soggetto alle disposizioni contenute nel presente titolo anche qualora sottoscriva un contratto di unione solidale in un paese straniero secondo le forme ivi stabilite.

455-sexies. Unione solidale dello straniero nello stato. Lo straniero regolarmente soggiornante in Italia che intenda sottoscrivere un contratto di unione deve osservare le disposizioni di cui all'articolo 116, commi primo e terzo.

455-septies. Diritti e doveri dei contraenti. Coloro che hanno contratto un'unione solidale si portano aiuto reciproco e contribuiscono alle necessità della vita in comune in proporzione ai propri redditi, al proprio patrimonio e alle proprie capacità di lavoro professionale e casalingo. Il contratto di unione solidale può prevedere i tempi e i modi della contribuzione di ciascuno.
Salvo diversa volontà espressa, le parti dell'unione solidale sono solidalmente responsabile verso i terzi per i debiti contratti da ciascuno in ragione dei bisogni della vita in comune e delle spese relative all'alloggio.

455-octies. Regime patrimoniale. Nel contratto di unione solidale le parti devono indicare se intendono assoggettare alle norme della comunione in generale i beni acquistatati a titolo oneroso successivamente alla stipulazione del contratto stesso, anche quando l'acquisto sia compiuto da una sola delle parti.

455-nonies. Assistenza. Le parti contraenti hanno reciprocamente gli stessi diritti e doveri spettanti ai parenti di primo grado in relazione all'assistenza e alle informazioni di carattere sanitario e penitenziario.

455-decies. Agevolazioni e tutele in materia di lavoro. La legge e i contratti collettivi disciplinano i trasferimenti di sede di parti di unione solidale che siano dipendenti pubblici e privati al fine di agevolare il mantenimento della comune residenza, prevedendo tra i requisiti per l'accesso al beneficio una durata almeno triennale della convivenza.

455-undecies. Malattia e decisioni successive in caso di morte. In mancanza di una diversa volontà manifestata per iscritto, ovvero di una procura sanitaria, e in presenza di uno stato di incapacità di intendere e di volere anche temporaneo, fatte salve le norme in materia di misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia di cui al libro I, titolo XII, capo I, tutte le decisioni relative allo stato di salute e in generale di carattere sanitario, ivi comprese quelle concernenti la donazione degli organi, sono adottate dall'altra parte di un'unione solidale.
In mancanza di una diversa volontà manifestata per iscritto, tutte le scelte relative al trattamento del corpo e alle celebrazioni funerarie, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti, sono adottate dall'altra parte dell'unione solidale in assenza gli ascendenti o discendenti diretti maggiorenni del soggetto interessato.

455-duodecies. Diritto di successione nel contratto di locazione. 1. Qualora una delle parti dell'unione solidale sia titolare del contratto di locazione per l'alloggio comune, si applicano in caso di morte le disposizioni dell'articolo 1614.

455-terdecies. Risoluzione del contratto di unione solidale. Il contratto di unione solidale si risolve nei seguenti casi:
1) Per comune accordo delle parti
2) Per decisione unilaterale di uno dei due contraenti
3) Per matrimonio di uno dei due contraenti
4) Per morte di uno dei due contraenti.
Nel caso in cui intendano risolvere il contratto di comune accordo le parti rendono una dichiarazione congiunta al giudice di pace presso il cui ufficio è registrata la dichiarazione iniziale o al notaio che ha ricevuto la dichiarazione iniziale. Nel caso di cui al numero 2 del comma precedente, la parte che intende porre fine al contratto manifesta la propria volontà all'altro contraente per mezzo di una dichiarazione scritta da inviare in copia al giudice di pace presso il cui ufficio è registrato il contratto di unione solidale. Nel caso di cui al numero 3 del comma precedente, la parte che ha contratto matrimonio deve darne comunicazione al giudice di pace presso il cui ufficio è registrato il contratto di unione solidale allegando il certificato di nascita sul quale è riportata menzione del matrimonio. Nel caso di cui al numero 4 del comma precedente, il superstite invia al giudice di pace presso il cui ufficio è registrato il contratto di unione solidale copia dell'atto di decesso.
E' fatta menzione della cessazione degli effetti del contratto a margine di quest'ultimo.

455-quaterdecies. Effetti della risoluzione del contratto di unione solidale. Gli effetti della risoluzione del contratto si producono, a seconda dei casi:
1) dal momento della menzione, a margine del contratto, della dichiarazione congiunta;
2) dal novantesimo giorno successivo all'invio della dichiarazione unilaterale di risoluzione all'altra parte e al giudice di pace o al notaio competente;
3) dalla data del matrimonio o del decesso di una delle parti.
Nel contratto di unione solidale possono essere stabilite le conseguenze patrimoniali della risoluzione per cause diverse dalla morte.
I contraenti procedono autonomamente alla liquidazione dei diritti e delle obbligazioni risultanti dal contratto. In mancanza di accordo il giudice decide sulle conseguenze patrimoniali della risoluzione del contratto, ivi compreso il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

Articolo 2
(Diritti successori)

1. L'articolo 565 del codice civile è sostituito dal seguente:
565. Categorie di successibili. Nella successione legittima l'eredità si devolve al coniuge, ai discendenti legittimi naturali, agli ascendenti legittimi, ai collaterali, agli altri parenti, alla parte di unione solidale dopo nove anni dalla registrazione del contratto e allo Stato, nell'ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo.
2. Dopo il Capo II del Titolo II del libro II del codice civile è inserito il seguente:

Capo II-bis
Della successione della parte di unione solidale
585-bis. Concorso della parte di unione solidale con i figli, ascendenti legittimi, fratelli e sorelle. Quando la parte di unione solidale concorra con figli legittimi o naturali, con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle anche se unilaterali, ovvero con gli uni e con gli altri, ha diritto ad un quarto dell'eredità.

583-ter. Concorso della parte di unione solidale con altri parenti. Quando la parte di unione solidale concorre con i parenti di cui all'articolo 572, ha diritto a metà dell'eredità.

583-quater. Successione della sola parte di unione solidale. Se alcuno muore senza lasciare parenti oltre il sesto grado, alla parte di unione solidale si devolve tutta l'eredità.

Articolo 3
(Modifiche all'articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392)
1. Al primo comma dell'articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392, le parole: "ed i parenti ed affini" sono sostituite dalle altre: ", i parenti ed affini e la parte di unione solidale".

Articolo 4
(Disciplina previdenziale)

 

 

04-12-2007 – Pubblicato l’instant book della Collana “Atti e Diritti” a cura di Halley editrice e Italia Oggi dal titolo “Il Recupero del credito” dell’avv. Edoardo Adducci.

 

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02.12.2007 – Pubblicato sul sito web www.adducciandassociates.eu un approfondimento in materia di danno da fumo attivo (si veda nella Sezione approfondimenti del sito).

 

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29-11-2007- Pubblicato da Assonime l’analisi dello stato di attuazione del Codice di Autodisciplina delle società quotate (anno 2007).

Per un approfondimento: http://www2.assonime.it:81/assonime/homepage.nsf/note_studi

 

 

29-11-2007-  Fusioni: la Commissione CE ha adottato le line guida per il controllo delle fusioni tra una impresa ed un’altra impresa che è posizionata in un altro livello della catena distributiva (cd. “vertical merger”) o che è presente sul relativo mercato (cd. “conglomerate merger”). Il documento in questione si pone come vera e propria guida per le imprese anche e, soprattutto per conoscere come la Commissione analizzerà l’impatto di tali fusioni sul mercato. Per approfondimento:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1780

 

 

29-11-2007- Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo n. 221/2007 relativo a "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7, della legge 29 luglio 2003, n. 229".

 

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26-11-2007 – Corte di cassazione pronuncia n. 43840/2007: l’esercente di una pizzeria che somministra prodotti alimentari alterati per la presenza di corpi estranei (nella specie un dente) è responsabile penalmente anche se il corpo estraneo deriva da un prodotto confezionato da un terzo (nella specie pomodori pelati). Ciò dal momento che l’obbligo di vigilanza sulla integrità dei prodotti alimentari somministrati agli avventori grava sempre sull’esercente.

 

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22-11-2007– Circolare n. 19333 del 9.11.2007 dell’Ufficio Territoriale Governo di Roma sulla normativa di riferimento in materia di utilizzo dei sistemi autovelox. Per un approfondimento: http://www.prefettura.roma.it/index.php/fd=news/ff=read/id=75.html

 

 

22-11-2007– Istituita la Camera Arbitrale nazionale ed internazionale presso l’Ordine degli Avvocati di Roma.

 

 

22-11-2007-  Critica del Consiglio Nazionale Forense sulla normativa contenuta nel testo della finnaziaria 2008 in materia di class action approvata dal Senato. Presenti gravi lacune e molteplici contraddizioni. Per saperne di più:

http://www.consiglionazionaleforense.it/visualizzazioni/vedi_dettagli.php?areanumber=23&idmessaggio=4813

 

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21-11-2007- La Suprema Corte di cassazione con decisione del 20 novembre 2007, n. 42790 ha sancito che è sufficiente esercitare una professione senza la relativa abilitazione, anche una sola volta e a titolo gratuito, per rischiare la condanna prevista dalla fattispecie incriminatrice di “abusivo esercizio di una professione”. Il caso su cui è pervenuta la decisione interessa un ragioniere privo della abilitazione che per fare un favore ad un amico aveva posto in essere un dato atto. Per un approfondimento si rinvia a Italia Oggi del 21.11.2007, pag. 64. 

 

 

21-11-2007 - L’Autorità Garante della Concorrenza, nella riunione dell’8 novembre 2007, ha deciso di avviare un’istruttoria, per possibile abuso di posizione dominante, nei confronti di Acquedotto Pugliese.

 

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20-11-2007 - L’articolo 53-bis del disegno di legge finanziaria per il 2008 approvato dal Senato della Repubblica in data 15 novembre introduce nel nostro ordinamento l’azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori e colloca la relativa disciplina in un nuovo articolo 140-bis del codice del consumo, composto di 12 commi.

 

 

20-11-2007 - Studio Assonime sulla corporate governance delle società quotate: è emersa una maggiore trasparenza delle stesse nel corso del 2006 (Per un approfondimento si rimanda a Italia Oggi del 20.11.2007, pag. 50).

 

 

20-11-2007 - E’ on line sulla Rivista Altalex il contributo dell’avv. Edoardo Adducci in materia di risarcimento del danno da fumo attivo: http://www.altalex.com/index.php?idnot=39084

 

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16-11-2007 -  Crescita ed opportunità nella nuova Comunità europea allargata. A favore dei cittadini e delle piccole e medie imprese operanti nella Comunità europea è stato istituto, già a partire dal 2002, il network SOLVIT. Tale sistema viene incontro a quei soggetti che desiderano far partire una iniziativa economica nel territorio della Comunità, ma che hanno incontrato ostacoli o problemi alla realizzazione della stessa. SOLVIT elimina e risolve le barriere ed i problemi che non rendono possibile ai soggetti il far partire le loro iniziative economiche in ambito comunitario. Da una recente ricerca, però risulta che il sistema è stato interpellato più da cittadini dell’UE, che da piccole e medie imprese. L’ufficio Solvit in Italia è situato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri—Dipartimento Politiche Comunitarie. http://ec.europa.eu/solvit/site/index_it.htm

 

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13-11-2007 - Regolamento (CE) n. 1393/2007 del Consiglio del 29 maggio 2000 relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, che viene a sostituire il precedente Regolamento (CE) n. 1348/2000. Le norme del nuovo Regolamento si applicheranno a decorrere dal 13 novembre 2008, ad eccezione dell'articolo 23 che si applica dal 13 agosto 2008.

 

 

13-11-2007 - Approfondimento della riunione del Consiglio dei ministri n. 74 svoltasi lo scorso 9 novembre in cui, fra le altre cose, è stato definitivamente approvato il Decreto legislativo di attuazione della direttiva sulle Offerte Pubbliche di Acquisto (OPA).

 

 

13-11-2007 - Una più stretta cooperazione nel fronteggiare il crimine informatico è stato il risultato della Conferenza annuale tenutasi presso l’Europol Headquarters (The Hague). Per approfondimenti: http://www.europol.europa.eu/index.asp?page=home&language=

 

 

13-11-2007 -  Antitrust: da oggi operativo il numero verde per i consumatori per segnalare pubblicità ingannevoli e pratiche commerciali ccorrette. Il numero, 800166661, è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 14.

 

 

13-11-2007 -  Da una ricerca posta in essere da Aristea è emerso che sussiste una percentuale di dissesto dimezzata (nella specie fallimenti) ove nella società operi un organo di controllo. Per un approfondimento si rimanda Il Sole 24 Ore del 12.11.2007, pag. 52 ed a Italia Oggi del 13.11.2007, pag. 47.

 

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09-11-2007 – Stalking: Disegno di legge avente ad oggetto norme per la repressione del fenomeno della interferenza molesta nella vita pubblica e privata altrui viene assegnato al Senato della Repubblica per la discussione (Atto Senato n. 1046). Esame non ancora iniziato in aula.

 

 

9-11-2007 - Si segnala l’uscita del volume “La contitolarietà del marchio. Uso plurimo dei segni distintivi, autonomia privata e tutela del consumatore” dell’avv. D.F. Donato edito dalla Casa editrice Halley. Il testo analizza: (i) il marchio tra interesse pubblico e privato e, in particolare la riforma del 1992; (ii) contitolarità e uso plurimo del marchio prima e dopo la riforma del 1992; (iii) la contitolarità del marchio e la comunione civilistica; (iv) gli accordi di coesistenza; (v) il marchio collettivo e la contitolarità del marchio; (vi) i poteri dell’UIBM e le prospettive di riforma per una reale tutela del consumatore. Conclude il libro un’appendice (modulistica e giurisprudenza) relativa alla materia.

 

 

9- 11-2007 - Corte di Giustizia delle Comunità europee, pronuncia resa sulla causa C– 20/05: no al bollino SIAE sui cd che riproducono opere d’arte (in Italia Oggi del 9.11.2007, pag. 47).

 

 

9-11-2007 - Si segnala su Altalex.com un interessante contributo del collega L. Viola dal titolo “Brevi riflessioni sulla causa nel contratto: .... e se la causa fosse una forma di causalità?” in http://www.altalex.com/index.php?idnot=38946

 

 

9-11-2007 - Corte di cassazione, sez. II civile, decisione del 22 ottobre 2007, n. 22088: è valido il verbale di accertamento di infrazione a norme del Codice della strada spedito per posta al trasgressore o al responsabile in solido redatto con sistema meccanizzato anche senza la firma autografa dell’agente di polizia che ha elevato detto verbale.

 

 

09-11-2007 – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo n. 208/2007 di "Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualita' per i servizi trasfusionali".

 

 

09-11-2007 – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo n. 207/2007 di "Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilita' del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi".

 

 

09-11-2007 – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo n. 204/2007 di "Attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato".

 

 

09-11-2007 – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo n. 200/2007 di "Attuazione della direttiva 2005/28/CE recante principi e linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano, nonche' requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali".

 

 

09-11-2007 – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo n. 199/2007 di "Attuazione della direttiva 2005/19/CE che modifica la direttiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed agli scambi di azione concernenti società di Stati membri diversi".

 

 

09-11-2007 – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo n. 198/2007 di “Attuazione della direttiva 2005/14/CE che modifica le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e 2000/26/CE sull'assicurazione della responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli“.

 

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7-11-2007 - Testo integrale della pronuncia resa dalla Corte di cassazione n. 22884/2007 in materia di risarcimento del danno da fumo attivo in: http://www.altalex.com/index.php?idnot=38949

 

 

7-11-2007 - Collective redress: ancora in fase di consultazione presso gli organismi comunitari un progetto di normativa in materia di risarcimento collettivo ai consumatori che permetterà a detti soggetti di unire a livello nazionale o comunitario le richieste di risarcimento del danno per fatti illeciti posti in essere dalla stessa azienda. L’adozione di un siffatto strumento comunitario è attesa non prima del 2009.

Per un apprfondimento si rimanda a:http://www.adducciandassociates.eu/index_files/Page3949.htm

 

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6-11-2007 - Corte di cassazione, sentenza del 2 novembre 2007, n. 23031: La circolare con la quale l’Agenzia delle entrate interpreti una norma tribuataria, anche qualora contenga una direttiva agli uffici gerarchicamente subordinati perchè vi si uniformino, esprime esclusivamente un parere dell’amministrazione non vincolante per il contribuente, e non è quindi impugnabile nè innanzi al giudice amministrativo, non essendo un atto generale di imposizione, nè innanzi al giudice tributario, non essendo atto di esercizio di potesta impositiva (da Il Sole 24 Ore del 6.11.2007, Norme e tributi, pag. 27).

 

 

06-11-2007 – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo n. 196/2007 di "Attuazione della direttiva 2004/113/CE che attua il principio della parita' di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura".

 

 

06-11-2007 – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo n. 191/2007 di "Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualita' e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani".

 

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5-11-2007 - La Suprema Corte di cassazione ha riconosciuto il primo risarcimento danni da fumo attivo, confermando la bontà della pronuncia resa dalla Corte di appello di Roma nel marzo del 2005 e rinviando ad altra Corte di appello per la decisione in ordine all’ulteriore diritto al risarcimento del danno (nella specie esistenziale) a favore dei prossimi congiunti della vittima.

 

 

5-11-2007 - Pacchetto sicurezza, Contrasto alla diffusione della criminalità organizzata, disciplina delle misure di sostegno nei confronti dell’impresa assoggettata ad influenza mafiosa previste nel Disegno di legge: i patrimoni desitnati ad uno specifico affare costituiti ai sensi dell’art. 2447– bis, comma 1, lett. a), c.c. dalle S.p.A. ne dovrebbero rimanere esclusi. Approfondimento in: http://www.altalex.com/index.php?idnot=38882

 

 

5-11-2007 - Il Consiglio di Stato con decisione del 31 ottobre 2007 ha rideterminato gli importi delle sanzioni pecuniarie irrogate dalla Autorità antitrust nei confronti delle società Lottomatica e Sisal per il cartello accertato nel mercato del gioco e delle scommesse.

 

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1-11-2007 - Decreto Legislativo 8 ottobre 2007, n. 179 (Gazzetta Ufficiale del 30.10.2007, n. 253), Istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori in attuazione dell'articolo 27, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

 

A norma dell’art. 2 del Decreto legisaltivo, è istituita una Camera di conciliazione e arbitrato presso la CONSOB per l'amministrazione, in conformità al presente decreto, dei procedimenti di conciliazione e di arbitrato promossi per la risoluzione di controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari per la violazione da parte di questi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori. Viene istituto il Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, destinato all'indennizzo, nei limiti delle disponibilità del Fondo medesimo, dei danni patrimoniali causati dalla violazione, accertata con sentenza passata in giudicato, o con lodo arbitrale non più impugnabile, delle norme che disciplinano le attività degli intermediari finanziari (Decreto legisaltivo n. 58/1998). La gestione del Fondo e' attribuita alla CONSOB. Possono accedere al Fondo gli investitori come definiti dal presente Decreto legislativo. Il Fondo e' surrogato nei diritti del soggetto danneggiato, limitatamente all'ammontare dell'indennizzo erogato, e può rivalersi nei confronti della banca o dell'intermediario responsabile. La CONSOB e' legittimata ad agire in giudizio, in rappresentanza del Fondo, per la tutela dei diritti e l'esercizio dell'azione di rivalsa. Il Fondo e' finanziato esclusivamente con il versamento della metà degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per la violazione di cui sopra. Sono attesi entro 1 anno i Regolamenti di attuazione da parte della CONSOB.

 

 

1.11.2007 - Come già anticipato nei giorni precedenti, il Consiglio dei ministri ha approvato il cd. Pacchetto sicurezza. I Disegni di legge sono quattro e, più segnatamente: (i) Disposizioni in materia di sicurezza urbana; (ii) Adesione al Trattato di Prum e istituzione della Banca dati nazionale del Dna e del Laboratorio criminale; (iii) Misure di contrasto alla criminalità organizzata; (iv) Disposizioni in tema di reati di grave allarme sociale e di certezza della pena. Tali Disegni di legge andranno in Parlamento per l’approvazione da parte delle due Camere.

 

Novità importante in tema di contrasto alla diffusione della criminalità organizzata. Si legge nell’apposito Disegno di legge che il Governo nella predisposizione del Decreto legisaltivo recante il testo unico delle misure di prevenzione applicate dalla autorità giudiziaria dovrà coordinare e armonizzare in modo organico la normativa vigente in materia, aggiornandola e modificandola secondo i seguenti principi e criteri direttivi tra i quali fra le altre cose:

- prevedere che, in favore delle imprese o enti in relazione ai quali sia stata resa la denuncia di assoggettamento ad influenza mafiosa, il tribunale possa applicare, secondo criteri di proporzionalità e adeguatezza, le seguenti misure di cautela e sostegno:

1) il controllo giudiziario, stabilendo: l’obbligo di non cambiare sede, denominazione e ragione sociale, oggetto sociale e composizione degli organi di amministrazione e direzione, nonché di non compiere fusioni o altre trasformazioni, senza preventivo avviso al tribunale; l’obbligo di fornire al predetto tribunale un resoconto periodico, con la relativa documentazione, delle operazioni compiute di valore superiore alla soglia determinata dal tribunale; prevedere che gli ufficiali di polizia possano essere autorizzati dal tribunale ad accedere presso gli uffici dell’impresa o della società, nonché presso uffici pubblici, studi professionali, società, banche ed intermediari mobiliari per acquisire informazioni e copia della documentazione ritenuta utile; che ove al termine del periodo stabilito risulti l’impossibilità della normale gestione societaria in ragione del livello di infiltrazione criminale, il tribunale possa applicare la misura di cautela e sostegno di cui al punto 2);

2) l’amministrazione giudiziaria per un periodo non inferiore a sei e non superiore a dodici mesi, prevedendo che:

2.1) il tribunale revochi gli amministratori e i sindaci della società e nomini uno o più amministratori, che provvedano alla gestione dell’ente, curandone, ove necessario, il riassetto organizzativo e contabile; l’amministratore non possa compiere atti eccedenti l’ordinaria amministrazione senza la preventiva autorizzazione del giudice delegato; l’amministratore provveda altresì al controllo delle operazioni societarie, disciplinando il caso di società inserita in un gruppo societario nonché il caso di società e imprese costituite in più unità produttive; siano nulli tutti gli atti di disposizione compiuti dai titolari dell’impresa o ente in costanza di amministrazione;

2.2) quando nel corso dell’amministrazione giudiziaria risulti il concreto pericolo che i beni vengano dispersi, sottratti o alienati, il pubblico ministero possa chiedere al tribunale di disporne il sequestro;

2.3) la misura possa essere prorogata, anche d’ufficio, per un periodo non superiore complessivamente a dodici mesi se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata;

3) il sequestro delle quote e delle azioni; prevedere in tal caso la gestione di dette quote o azioni con le forme dell’amministrazione giudiziaria.

 

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31.10.2007 - Si segnala l’uscita del volume dal titolo Il Brevetto Biotecnologico di Andrea Tatafiore da parte de Il Nuovo Diritto. Si tratta di un lavoro composto da tre capitoli. Il primo, intitolato “Il diritto internazionale nel campo del brevetto biotecnologico”, che analizza i contorni disciplinari dell’istituto da rinvenirsi in fonti normative internazionali e comunitarie dedicate, spesso in modo non organizzato, alle regole che maggiormente incidono sul brevetto. Il secondo, intitolato “La Comunità europea e il brevetto biotecnologico”, dedicato ad una attenta indagine scientifica sulle biotecnologie, sulle potenzialità tecniche e sull’incidenza di queste sul sistema naturale, nonchè sul vivente e sul ruolo che le tecniche adottate stanno assumendo nel mercato e nella società. Il terzo, intitolato “Il brevetto biotecnologico”, infine, si sofferma sull’incidenza del funzionamento dell’istituto sulla attività di imprea. Chiude l’opera uno specifica e ben organizzata bibliografia generale utile e necessaria per l’operatore che vuole orientarsi in modo corretto e proficuo sul delicato tema del brevetto biotecnologico.

 

 

31.10.2007 - Delibera CONSOB n. 16190 del 29.10.2007, adozione del Regolamento recante norme di attuazione del Decreto legislativo n. 58/1998 in materia di intermediari.

 

Il nuovo regolamento disciplina l'autorizzazione delle Sim e delle imprese d'investimento extra-comunitarie, nonché le procedure per la prestazione dei servizi e le attività d'investimento in Italia da parte di imprese comunitarie. Detta altresì, anche con riguardo alla prestazione dei servizi fuori sede o a distanza, le principali regole di condotta degli intermediari in materia di: informazioni da fornire agli investitori; conoscenza del cliente; valutazioni di adeguatezza o appropriatezza degli investimenti; best execution; gestione degli ordini dei clienti; incentivi al collocamento. Il nuovo regolamento ridisegna sul modello Mifid anche le regole di condotta da seguire nella gestione collettiva del risparmio e nella distribuzione di prodotti finanziari emessi da banche o da imprese di assicurazione. Il regolamento indica anche le modalità di ordinato passaggio dalla vecchia alla nuova normativa entro il termine ultimo del 30 giugno 2008, come previsto dal Legislatore per l'aggiornamento dei contratti (tratto da comunicato stampa – www.consob.it). Le nuove regole entreranno vigore da domani 1 novembre 2007 (si veda in questo sito la sezione News del 28.10.2007) e permettono la applicazione della normativa contenuta nella Direttiva 2004/39/CE in materia di Market financial instruments.

 

 

31.10.2007 - Delibera CONSOB n. 16191 del 29.10.2007, adozione del Regolamento recante norme di attuazione del Decreto legislativo n. 58/1998 in materia di mercati.

 

Le modifiche al regolamento mercati riguardano, invece, l'eliminazione dell'obbligo di concentrazione degli scambi sui mercati regolamentati e le norme relative alle nuove piattaforme di negoziazione (tratto da comunicato stampa – www.consob.it). Le nuove regole entreranno vigore da domani 1 novembre 2007 (si veda in questo sito la sezione News del 29.10.2007) e permettono la applicazione della normativa contenuta nella Direttiva 2004/39/CE in materia di Market financial instruments.

 

 

31.10.2007 - Scheda sul DDL che reintroduce il falso in bilancio:

http://www.giustizia.it/data/multimedia/2245.pdf . Il disegno di legge è in attesa di essere assegnato in Parlamento.

 

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30.10.2007 - Dichiarata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 340 dell’8 ottobre 2007, depositata in data 12 ottobre 2007, la illegittimità dell’art. 13, comma 2, del Decreto legislativo n. 5/2003 in materia di processo societario nella parte in cui stabilisce “in quest’ultimo caso i fatti affermati dall’attore, anche quando il convenuto abbia tardivamente notificato la comparsa di costituzione, si intendono non contestati e il tribunale decide sulla domanda in base alla concludenza di questa”. Per il testo integrale della sentenza si rimanda a: www.cortecostituzionale.it

 

 

 30.10.2007 - Presentato in Consiglio dei Ministri Disegno di legge in materia di falso in bilancio.

  

 ***

 

29.10.2007 - Regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell' 11 luglio 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali ("Roma II"), pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 199 del 31/07/2007 pag. 40 – 49

 

In linea di massima, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica (lex loci), indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto. Tuttavia, qualora il presunto responsabile e la parte lesa risiedano abitualmente nello stesso paese nel momento in cui il danno si verifica, si applica la legge di tale paese. Se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il fatto illecito presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quelli appena descritti, si applica la legge di quest'altro paese. Un collegamento manifestamente più stretto con un altro paese potrebbe fondarsi segnatamente su una relazione preesistente tra le parti, quale un contratto, che presenti uno stretto collegamento con il fatto illecito in questione (art. 4). Il presente regolamento si applicherà a decorrere dal prossimo 11 gennaio 2009 ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

 

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28.10.2007 - Decreto legislativo n. 169 del 12 settembre 2007 (in G.U. n. 241 del 16 ottobre 2007): Disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonche' al decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, commi 5, 5-bis e 6, della legge 14 maggio 2005, n. 80

 

N.B. Il testo di legge contiene disposizioni integrative e correttive alla Legge Fallimentare e ai successivi provvedimenti di modifica della stessa (in particolare del Decreto legislativo n. 5/2006), che entreranno in vigore a far data dal prossimo 1 gennaio 2008. Dette disposizioni si applicheranno ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente a tale data (art. 22).

 

 

28.10.2007 - Decreto legislativo n. 164 del 17 settembre 2007 (in G.U. n. 234 dell'8 ottobre 2007, Suppl. Ordinario n. 200/L): Attuazione della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE, 93/6/CEE e 2000/12/CE e abroga la direttiva 93/22/CEE

 

N.B. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il prossimo 1 novembre 2007. Si tratta del recepimento della direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari che viene a modifcare in talune parti il testo del Decreto legisaltivo n. 58/1998, Testo Unico sulla Intermediazione Finanziaria.

 

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ARTICOLO DI APPROFONDIMENTO

 

 

 

Transessualismo: il corpo adeguato alla psiche (Parte I)

 

 

La prima volta che ho sentito parlare di transessualismo frequentavo ancora l’università. Era un pomeriggio di ottobre e mi trovavo in una libreria giuridica del centro di Roma a vagare da uno scaffale ad un altro in cerca di un testo extra-universitario in materia di diritto della persona da acquistare ed accompagnare allo studio dell’esame di turno nei momenti di riposo.

 

Tutto ad un tratto mi capitò sotto mano un testo dalle dimensioni inusuali, diciamo ridotte rispetto ai libri che ero abituato a vedere, che verteva appunto sul transessualismo. Acquistai immediatamente detto testo ed uscito dalla libreria, essendo troppa la curiosità, iniziai a dargli uno sguardo prima di tornare a casa. La mia attenzione fu subito catturata dal capitolo V, intitolato “Storie di transessuali”, in cui uno degli autori riportava sei esperienze raccontate da transessuali veri.

 

Tra queste, devo dire tutte davvero toccanti, profonde e così serie, ve ne era una di un individuo che raccontava il suo percorso di transizione da maschio a femmina; tale esperienza attirò la mia attenzione per quello che c’era scritto. Questo individuo rievocò la notte prima di sottoporsi all’intervento chirurgico “demolitivo” che gli avrebbe permesso di diventare donna, la ritualità dei gesti e delle parole dette quella sera, nonchè lo stato d’animo in cui versava in quelle fatidiche ore (e forse di quella parte della sua vita) caratterizzato, da un lato, dall’ansia di quello che di li a poco avrebbe fatto, dall’altra, della nuova vita che l’aspettava e le si prosepttava davanti in un corpo finalmente adeguato alla sua psiche.   

 

Il testo così recitava: “La sera prima dell’intervento mi scoprii il pene e i testicoli e diedi loro il mio congedo definitivo con: Addio bellini, questa è l’ultima notte che trascorreremo insieme – Il giorno dopo diventai Roberta”.

 

Ritengo che in questa frase c’è tutto quanto connoti, soprattutto dal punto di vista psicologico, un transessuale.

 

Un transesuale è una persona che sta per intraprendere un viaggio, un viaggio senza ritorno, un viaggio da cui inizia una nuova vita, nuove esperienze, emozioni, incontri e aspettative. Una vita che è nuova perchè la si inizia con un corpo che finalmente è in sintonia con la psiche della persona; è un corpo che il transessuale realmente si vuole e si desidera fortemente (in alcuni casi dai primi anni di vita), un corpo che vuole entrare in relazione con altri individui, dando così vita a quell’importante momento di crescita, sviluppo e modellamento della personalità umana riconosciuto anche dalla nostra Carta costituzionale (art. 2), che prima di allora era ovviamente compromesso causa l’isolamento e la ghettizazzione che accompagna la vita di un transessuale nella nostra società. 

 

Da quel momento avanti a me si aprirono nuovi scenari e la curiosità di reperire ulteriori informazioni sul trasessualismo mi spinse ad approfondire questa delicata materia, cercando di leggere quanto più possibile tra il materiale giuridico e non reperito.

 

Così iniziai a documentarmi e scoprii che agli inizi degli anni ottanta il Parlamento italiano, considerando il fenomeno noto nella nostra società con il nome di transessualismo, aveva licenziato in tempi brevissimi un provvedimento legislativo che veniva a disciplinare – sia pure non facendo espresso richiamo o utilizzando il termine “transessuale” al suo interno – le modalità per ottenere la rettificazione giudiziale di attribuzione di sesso, non più soltanto, come ha avuto modo di mettere in evidenza la Corte costituzionale, nel caso di evoluzione naturale di situazioni originariamente non ben definite, ancorché coadiuvate da interventi chirurgici diretti ad evidenziare organi già esistenti ed a promuoverne il normale sviluppo - così come ritenuto dalla costante giurisprudenza precedentemente formatasi in materia - ma anche nel caso (ed era questa la novità di rilievo della Legge) in cui, sulla base di una dichiarata psicosessualità in contrasto con la presenza di organi dell'altro sesso, si intervenga con operazioni demolitorie e ricostruttive ad alterare gli organi esistenti per conferire al soggetto, la mera apparenza del sesso opposto.

 

In questo ultimo caso, ho avuto modo di capire che i transiti sono essenzialmente due. Abbiamo un transito da un soggetto maschio a femmina (MtF) ed un transito da un individuo femmina a maschio (FtM). Quello che accade, pertanto, è che con la rettifica di sesso il maschio, a seguito degli interventi demolitivi e ricostruttivi, diventa femmina viceversa la femmina diventa maschio. Pertanto, alla fine del viaggio entrambi gli individui entrano a far parte della categoria di genere opposta a quella originaria (o biologica).  

 

Il transessuale è un individuo che soffre di disturbo alla identità di genere. Questa condizione rientra tra i disturbi mentali del Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali e si concreta nel fatto che la persona ha un netto e definitivo rifiuto del proprio sesso o di quello assegnatole al momento della nascita e si identifica o meglio si trova più a suo agio nel sesso opposto al prorpio. Si tratta di soggetti diversi che necessitano di consone forme di tutela.

 

Proprio in tale ottica si è mosso il nostro Legislatore, dando vita ad un impianto normativo teso ad apprestare una adeguata tutela ai soggetti affetti da sindrome transessuale, consentendo loro - alla fine dell’iter procedurale positivamente conclusosi, che permette (nella maggior parte dei casi) di ricomporre l’equlibrio tra soma e psiche - l’affermazione della personalità e permettendo loro di superare l’isolamento, l’ostilità e l’umiliazione che troppo spesso accompagna il transessuale nella sua esistenza.  

 

 

La Legge 14 aprile 1982, n. 164 – Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso

 

 

Il provvedimento legisaltivo cui ho fatto riferimento è rappresentato dalla Legge 14 aprile 1982, n. 164, contenente le norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso; si tratta di un testo legislativo succinto, infatti è composto da soli sette articoli,  che ha necessitato in questo ventennio di una costante opera di integrazione da parte della prassi giurisprudenziale e che è stato di recente modificato dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 [Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile], che all’art. 1 è venuto ad abrogare, tra le altre cose, il riferimento all’art. 454 del Codice civile.

 

Si tratta di un provvedimento legislativo di grande rilievo che accoglie un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato; un concetto secondo cui ai fini della identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita ovvero "naturalmente" evolutisi, sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale. Presupposto della normativa è, dunque, la concezione del sesso come dato complesso della personalità determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiando - poiché la differenza tra i due sessi non è qualitativa, ma quantitativa - il o i fattori dominanti.

 

 

Il procedimento di rettificazione di attribuzione di sesso

 

 

Ho così scoperto, anche partecipando attivamente a vari procedimenti, che la procedura di rettificazione di attribuzione di sesso, ideata e disciplinato da questa Legge, si divide in due fasi, fasi che, qui di seguito, sono meglio specificate.

 

Preliminarmente, va precisato che l'intervento del pubblico ministero è obbligatorio. Quanto alle fasi, va detto che la prima, di natura contenziosa, introdotta con ricorso e definita con sentenza, è diretta ad accertare il diritto del ricorrente ad ottenere l'attribuzione di un sesso diverso, con conseguente autorizzazione a sottoporsi al trattamento chirurgico necessario allo scopo.

 

In tale fase, il più delle volte, il Tribunale provvede a nominare un consulente tecnico d’ufficio al quale è demandato il compito di valutare se le condizioni psico-sessuali del ricorrente giustifichino la richiesta di rettificazione di attribuzione di sesso e – in caso di risposta positiva- di indicare quale o quali interventi chirurgici sono da eseguire nel caso di specie.

 

Interessante riportare, qui di seguito, la motivazione di una recente sentenza resa dal Tribunale di Bari del 8 novembre 2006 con cui il giudice adito, facendo proprie le conclusioni del CTU, ha autorizzato il ricorrente a sottoporsi ad intervento chirurgico.

 

L'istruttoria espletata ha evidenziato, al di la di ogni ragionevole dubbio, che il ricorrente è affetto da transessualismo cronico irreversibile, ragionevolmente e clinicamente non suscettibile di regresso a mezzo di alcuna cura medica, né di qualsivoglia trattamento psicoterapeutico.

Nella specie, trattasi, così come accertato, di atteggiamento che risale già agli anni della fanciullezza. Il consulente di ufficio ha illustrato l'atteggiamento del ricorrente che, in quanto transessuale primario (nel senso che non esiste alcun sintomo di patologia mentale), non va in alcun modo confuso con il soggetto omosessuale. Quest'ultimo è vittima di una sorta di deviazione dell'istinto sessuale, decisamente orientato verso soggetti dello stesso sesso. Il transessualismo, viceversa, è l'atteggiamento psicologico di quegli individui che provano il desiderio irresistibile di appartenere al sesso opposto e compiono ogni sforzo per modificare le proprie fattezze corporee e per vivere in modo conforme all'altro sesso. Ne consegue che il transessuale rifiuta decisamente il suo sesso e vuole cambiarlo. Egli vive il suo stato considerando l'aspetto esterno del proprio corpo come una limitazione che impedisce alla psiche di potersi realizzare nel senso desiderato.

Il transessuale, in definitiva, si identifica nel sesso opposto e vuole essere considerato, in tutto e per tutto, come appartenente a quest'ultimo.

Trattandosi, nella specie, di transessuale maschio, il ricorrente si considera femmina a tutti gli effetti, e desidera, ovviamente, avere una vita sessuale come donna eterosessuale.

Tale aspirazione trova concreto ostacolo nei caratteri somatici esterni ed, in particolare, negli organi genitali maschili. Si giustifica ampiamente, in tal modo, la pressante esigenza prospettata dal ricorrente di sottoporsi ad idoneo intervento chirurgico tale da adeguare i suoi caratteri sessuali al modello femminile. Trattasi, sostanzialmente, di un intervento di eliminazione dell'apparato genitale maschile, con successiva ricostruzione ex novo di apparato genitale esterno di fattezze femminili.

Siffatto trattamento può ben essere autorizzato, essendo pienamente realizzabile con ragionevole rischio ed accettabile possibilità di successo e consentendo al ricorrente di realizzarsi pienamente, sotto il profilo sia materiale che psicologico”.

 

La seconda fase, che si svolge in camera di consiglio e si conclude anch’essa con sentenza, invece, è tesa ad accertare che sia intervenuta la modificazione autorizzata dal Tribunale (ovverosia l’intervento demolitivo e ricostruttivo eseguito sul ricorrente) e all'attribuzione del sesso diverso risultante mediante ordine al competente ufficiale di stato civile di procedere alla rettificazione.

 

In questa fase, occorre dare risalto al fatto che il Tribunale può autorizzare la richiesta di rettificazione del sesso solo ed esclusivamente dopo aver accertato – per mezzo di consulenza tecnica d’ufficio- l’intervenuta modificazione anatomica del ricorrente.

 

A questo punto mi sono chiesto cosa sarebbe accaduto nella realtà pratica se un individuo avesse conseguito la modificazione dei propri caratteri sessuali attraverso un intervento chirurgico non autorizzato dal Tribunale e, quindi, con il mancato rispetto delle regole poste dalla Legge n. 164/1982. Le risposte le ho trovate in Tribunale di Milano del 5 ottobre 2000, provvedimento questo interventuto prima dell’entrata in vigore delle modifiche apportate dal D.P.R. n. 396/2000 all’art. 1 della Legge, che rifacendosi ai principi espressi dalla Corte costituzionale, ha ritenuto facilmente superabile il dato strettamente formale contenuto nella Legge, pronunciando la rettificazione di attribuzione di sesso e accogliendo anche la domanda di rettifica del prenome avanzata dal ricorrente.

Edoardo Adducci


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