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Corte di cassazione, sez. Unite civili, del 24 agosto 2007, n. 17952
“In tema di promessa di vendita di un bene ricadente nella comunione legale tra i coniugi, assunta da uno solo di essi, la volontà contrattuale di una delle parti del contratto preliminare non può validamente formarsi in costanza di mancato o viziato consenso del coniuge pretermesso, vista l'unicità e inscindibilità del bene in comunione, nel cui atto dispositivo i coniugi costituiscono un'unica parte complessa. Ne consegue l'impossibilità per il promissario acquirente, che agisca per l'emissione di una sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 c.c., di ottenere l'adempimento in forma specifica del contratto preliminare rimasto disatteso, laddove non sia stato convenuto, oltre al coniuge stipulante, altresì quello rimastovi estraneo, litisconsorte necessario nel predetto giudizio, nullo per mancata integrazione del contraddittorio”.
Corte di cassazione, sez. I civile, dell’8 gennaio 2007, n. 88
“La mancata partecipazione di un coniuge ad un atto di disposizione di beni della comunione ex art.177 c.c. non esclude che risenta anch'egli dei correlativi effetti ove non abbia tempestivamente esercitato l’azione di annullamento di quell'atto”.
Corte di cassazione, sez. II civile, del 7 marzo 2006, n. 4823
“Poiché i coniugi in regime di comunione legale possono compiere autonomamente atti diretti ad accrescere il patrimonio comune, senza necessità che l'altro coniuge partecipi all'atto di acquisto, il coniuge che non ha partecipato al contratto preliminare di acquisto di un bene, avente solo effetti obbligatori e personali, limitati alla sfera giuridica dell'altro coniuge, non è neppure legittimato ad agire o a contraddire nel successivo giudizio avente ad oggetto detto contratto (Nella caso di specie, azione ex, art. 2932 c.c., avente ad oggetto il trasferimento del diritto di proprietà sull'immobile oggetto del preliminare)”.
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