Casella di testo: Tema n. 1: Condominio e Società di capitali amministrati da una persona giuridica


Corte di cassazione, sez. II civile, decisione del 14 ottobre 2006, n. 22840 

“L'incarico di amministratore del condominio può essere conferito, oltre che a una persona fisica, anche ad una persona giuridica - nella specie, una società di capitali - tenuto conto che la persona giuridica non soffre di limitazioni di capacità, se non nei casi tassativamente previsti dalla legge, e che essa è in grado di offrire, quanto all'adempimento della relativa obbligazione ed all'imputazione della conseguente responsabilità, un grado di affidabilità pari a quello della persona fisica” (in Foro it., 2007, 3, 801, nonchè Vita not., 2006, 3, 1410).

Evoluzione della figura dell'amministratore: “In tempi meno recenti, invero, l'incarico di amministratore dall'assemblea veniva conferito agli stessi condomini, che avessero del tempo a disposizione: di solito, gli anziani ed i pensionati. Da qualche tempo, l'incarico viene conferito a professionisti esperti in materia di condominio e in grado di assolvere alle numerose e gravi responsabilità ascritte all'amministratore dalle leggi speciali (per tutte, le norme in materia edilizia, di sicurezza degli impianti, di obblighi tributati come sostituto d'imposta). E' ragionevole pensare - avuto riguardo al continuo incremento dei compiti - che questi possano venire assolti in modo migliore dalle società (di servizi), che nel loro ambito annoverano specialisti nei diversi rami”.

La presente massima ed i principi in essa contenuti sono stati fatti propri anche da Corte di cassazione, sez. II civile, decisione del 23 gennaio 2007, n. 1406. Tale ultima pronuncia ha ritenuto che le “affermazioni di principio poste, in detta sentenza, a sostegno della decisione adottata possono ritenersi valide [non solo per le società di capitali, ma] anche per le società di persone”.

Corte di cassazione, sez. II civile, decisione del 9 giugno 1994, n. 5608

“L'amministratore di condominio negli edifici non può essere una persona giuridica sia perché il rapporto di mandato è essenzialmente caratterizzato dalla fiducia sia perché le norme del codice civile sull'amministrazione dei condomini presuppongono che l'amministratore sia una persona fisica, e in tal senso ne disciplinano il controllo giudiziario dei relativi atti” (in Foro it., 1994, I, 3436, nonchè Vita not., 1995, 254).

Massima n. 100 della Commissione società del Consiglio Notarile di Milano 
“Amministratore persona giuridica di società di capitali”

“E’ legittima la clausola statutaria di S.p.A. o S.r.l. che prevede la possibilità di nominare alla carica di amministratore una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche, fatti salvi i limiti o i requisiti derivanti da specifiche disposizioni di legge per determinate tipologie di società. Ogni amministratore persona giuridica deve designare, per l’esercizio della funzione di amministratore, un rappresentante persona fisica appartenente alla propria organizzazione, il quale assume gli stessi obblighi e le stesse responsabilità civili e penali previsti a carico degli amministratori persone fisiche, ferma restando la responsabilità solidale della persona giuridica amministratore. Le formalità pubblicitarie relative alla nomina dell’amministratore sono eseguite nei confronti sia dell’amministratore persona giuridica che della persona fisica da essa designata”.

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